Cassa integrazione nel Decreto Ristori

Ricordiamo che con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19.

Cassa integrazione: ambito temporale

Ne usufruiscono, tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021, le imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal c.d. “Decreto Agosto” e quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati nell’ambito del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal “Decreto Ristori”.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

La Cassa integrazione è gratuita per:

1. i datori di lavoro che hanno subìto una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;

2. chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;

3. le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre 2020.