INL: nuovi moduli di richiesta intervento ispettivo

INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) avvisa che nella sezione del sito del Ministero del Lavoro “Strumenti e servizi”, sottosezione Modulistica, si può disporre dei nuovi moduli da utilizzare per le richieste di intervento ispettivo (INL 31 – Modulo richiesta intervento ispettivo).

La sezione contiene anche le Modalità di contestazione del licenziamento.

INL. Modalità di contestazione del licenziamento (SINTESI)

Il lavoratore che ritenga illegittimo il licenziamento deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, entro 60 giorni, la propria chiara volontà di contestarlo.

Poi, pena l’inefficacia, deve – entro i successivi 180 giorni:

– depositare ricorso presso il tribunale del lavoro;

– in alternativa, presentare una richiesta di tentativo di conciliazione (ex art. 410 e ss. c.p.c.) all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.  

Il datore di lavoro con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, c. 8, L. n. 300/1970 (più di 15 dipendenti o più di 5, se si tratta di impresa agricola) che intenda licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, è tenuto a trasmettere, prima del licenziamento, una comunicazione:

– all’Ispettorato territoriale del lavoro e,

– per conoscenza, al lavoratore (per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione).

Quest’obbligo non sussiste se il lavoratore:

è un dirigente;

è stato licenziato al superamento del periodo di comporto (ai sensi dell’art. 2110 c.c.);

è stato licenziato al termine di un appalto, se clausole sociali o contrattuali ne prevedano la ricollocazione presso il nuovo appaltatore, o al termine di un cantiere o per fine fase lavorativa;

è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (a partire dal 7 marzo 2015, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23) o è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo determinato successivamente convertito a tempo indeterminato; 

è stato assunto prima del 7 marzo 2015 da un datore di lavoro senza i requisiti dimensionali di cui sopra ma che, a seguito di successive assunzioni a tempo indeterminato, abbia poi raggiunto tali requisiti; 

è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato successivamente stabilizzato al termine del periodo formativo; 

è stato licenziato nell’ambito di un licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) per cui trova applicazione la differente procedura di cui all’art. 24, L. n. 223/1991.