TFR e ticket di licenziamento: esonero
TFR e ticket di licenziamento: esonero per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie, nel 2019 e nel 2020, di provvedimenti di concessione di CIGS limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale.
L’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento verrà riconosciuto nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno.
A corredo della norma che concede la franchigia, l’INPS dà istruzioni operative e contabili (messaggio n. 3920/2020), rammentando che per accedere agli sgravi le aziende interessate dovranno presentare specifica istanza all’Istituto.
In ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure – imprese fallite o in amministrazione straordinaria che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali – i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro:
– per licenziamento o
– per passaggio alle dipendenze dell’acquirente.
TFR e ticket licenziamento. Istruzioni operative
Trattamento di fine rapporto
Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori fallimentari o i commissari straordinari dovranno presentare istanza di liquidazione utilizzando il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria,
pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, disponibile sul portale INPS, scegliendo la prestazione “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione.
É possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda.
La richiesta può essere anche presentata tramite file in formato “xml” (le istruzioni sono allegate al messaggio) da trasmettere a mezzo di protocollo File Transfer Protocol (FTP).
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS).
L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020, nell’apposito decreto.
Per la liquidazione delle predette quote è stata aggiornata la procedura “Liquidazione TFR su CIGS”, disponibile sulla intranet seguendo il percorso “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di Garanzia – Fondo di Tesoreria – TFR su CIGS” > “TFR su CIGS” – “Gestione TFR su CIGS”.
La procedura di liquidazione produce uno specifico report con l’importo lordo totale speso.
Ticket di licenziamento
In ipotesi di esonero dal pagamento del c.d. “ticket di licenziamento”, il decreto ministeriale conterrà la stima degli oneri conseguenti all’applicazione del suddetto esonero secondo i criteri di calcolo già precisati da documento di prassi INPS.
L’esonero contributivo troverà quindi applicazione per il minor importo tra il contributo e l’importo indicato nel decreto di autorizzazione.
TFR e ticket di licenziamento: istruzioni operative
Come più sopra anticipato circa il TFR, anche per il c.d. “ticket di licenziamento”, ai fini della fruizione degli esoneri i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione “DiResCo”) – una domanda di ammissione all’esonero.
Ricevuta la domanda telematica, l’INPS verifica se i lavoratori per i quali l’esonero contributivo è richiesto rientrano tra i beneficiari delle integrazioni salariali e se l’importo chiesto risulta congruo.
TFR e ticket di licenziamento: istruzioni contabili
Se l’Istituto deve provvedere al pagamento diretto al lavoratore delle quote di TFR maturate alla fine del periodo di CIGS autorizzata, ovvero al trasferimento ai Fondi di previdenza complementare, la rilevazione contabile avverrà nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.