Compliance, AeD: modalità immutate per il 2020 e il 2021
Compliance: competenze e modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 128/2015, fissate dal provvedimento del 26 maggio 2017 per la fase di prima applicazione che si è chiusa il 31 dicembre 2019, restano immutate anche per il 2020 e il 2021 (provvedimento AdE del 22 ottobre 2020: Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo).
Quello dell’adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario, è un regime opzionale disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del citato decreto legislativo, che intende:
promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti;
favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.
Tornando al nuovo provvedimento AdE, restano dunque in capo all’Ufficio “Adempimento collaborativo” della divisione Contribuenti:
a. la gestione del complesso delle attività e dei controlli;
b. l’esercizio dei poteri istruttori;
c. la risposta a esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell’azione amministrativa;
d. la risposta ad esigenze di coerenza con le indicazioni Ocse in materia di cooperative compliance.
Compliance: la competenza resta all’Ufficio “Adempimento collaborativo”
In quest’ottica, la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, viene ancora accentrata presso un Ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali a essa sottesi.
L’ufficio, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza profonda del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
Resta ferma, anche per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per:
– il controllo formale delle dichiarazioni presentate;
– la rettifica delle dichiarazioni stesse.