Somministrati: novità da conversione del Dl Agosto
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto “Agosto”, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Ne deriva una novità di rilevo per i lavoratori somministrati.
Somministrati: nuovo articolo 31
Attraverso la correzione dell’articolo 31 del Testo unico sui contratti di lavoro (Decreto legislativo n. 81/2015) è stata introdotta una norma a tempo, operativa cioè fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori “somministrati”.
Di conseguenza, è ora previsto che se il lavoratore somministrato a termine è dipendente a tempo indeterminato dell’agenzia di somministrazione, ai fini del raggiungimento del massimale di durata dei contratti a tempo determinato il periodo di lavoro non dev’essere computato.
Perciò, le aziende utilizzatrici saranno tenute a chiedere alle agenzie di somministrazione di comunicare la tipologia di contratto intercorrente con il lavoratore somministrato.
L’articolo 31, comma 1, che qui commentiamo prevede anche che:
salvo diversa previsione dei CCNL applicati dall’utilizzatore, il numero di lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non debba eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Nel caso di inizio attività in corso d’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.