Ammortizzatori sociali: chiarimenti operativi INPS
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro pubblica un report informativo (7 ottobre 2020) nel quale sintetizza gli esiti della riunione del Tavolo Tecnico presso l’INPS dello scorso 25 settembre.
Ammortizzatori sociali: termini decadenziali
Tra le criticità riscontrate vi è quella relativa ai termini decadenziali di presentazione delle istanze di CIG o dei modelli SR41 per la richiesta delle prestazioni a pagamento diretto.
La norma introduce un criterio generale: termine di presentazione delle istanze e di richiesta della prestazione è il mese successivo al periodo di integrazione salariale.
Per l’invio del modello SR41 é stabilito un ulteriore termine: 30 giorni dall’autorizzazione dell’ammortizzatore, se questa viene deliberata dopo il mese successivo al periodo di integrazione salariale.
La criticità sorge circa la corretta individuazione della data iniziale da cui far decorrere i 30 giorni (cd. dies a quo).
Al riguardo l’INPS ha precisato che i termini decadenziali decorrono dalla notifica via PEC, non dalla data del provvedimento.
Ammortizzatori sociali: risoluzione di errori formali sulle istanze CIG/FIS/CIGD
Per una domanda di CIG/FIS/CIGD autorizzata dalla sede che presenta errori di natura formale determinanti l’esclusione di uno più lavoratori, è possibile procedere alla correzione tramite cassetto previdenziale, chiedendo un riesame della pratica.
Ad esempio, è possibile ricorrere a tale modalità:
. quando il codice fiscale del lavoratore risulta errato (in questo caso provvederà la sede a rettificarlo);
. ove manchi l’Unilav di un lavoratore regolarmente inserito nei flussi Uniemens;
. se manca la comunicazione di una proroga per lavoratori a tempo determinato etc..
Per dinieghi dell’istanza dovuti a richiesta di errato ammortizzatore sociale ovvero autorizzazioni parziali per errori nel file CSV del FIS, è necessario inviare nuova domanda entro 30 giorni dalla notifica di diniego ovvero autorizzazione parziale.
Ammortizzatori sociali: FIS e note di rettifica
L’INPS ha introdotto controlli di congruità e compatibilità sulle domande di FIS a conguaglio prima previsti solo per i pagamenti diretti.
In pratica, in fase di autorizzazione è stato associato, per ragioni di rendicontazione, un costo medio in base alle ore richieste.
Ma l’importo si è rivelato sottostimato, generando la produzione di note di rettifica.
Ora, per evitare che ciò si ripeta l’importo stimato sarà aumentato in modo tale che quanto conguagliato dal datore di lavoro risulterà nella quasi totalità dei casi inferiore.
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ritiene che delle oltre 100.000 note di rettifica formatesi, circa l’80% dovrà, pertanto, essere annullato.
Verosimilmente nei prossimi 15 giorni, a livello centrale, verrà effettuato un ricalcolo sulla base dei nuovi criteri.
E’ prevista anche la pubblicazione di un messaggio che illustrerà alle sedi come intervenire nei casi in cui una domanda non dovesse superare i controlli di congruità previsti.
Ammortizzatori sociali: modelli SR41
È stato chiesto all’INPS di permettere all’intermediario di visualizzare i pagamenti effettuati al lavoratore.
Questo non dovrebbe incontrare ostacoli legati alla violazione della privacy perché i pagamenti sono effettuati sulla base di dati forniti dallo stesso intermediario.
In ogni caso, l’INPS valuterà la fattibilità all’esito del parere richiesto al Garante della protezione dei dati.