Rinnovo domanda assegni nucleo familiare-Nuovi importi

L’INPS, con Circolare n. 60 del 21/05/2020, ha reso noti i nuovi livelli reddituali collegati alla corresponsione dell’Assegno del Nucleo Familiare (ANF) e validi dal 01/07/2020 al 30/06/2021.

I lavoratori dipendenti, per ottenere il riconoscimento degli assegni familiari per il periodo sopra indicato, dovranno presentare domanda telematica di accesso agli stessi. Si ricorda che dal 01/04/2019 è stata abolita la modalità che prevedeva la consegna cartacea del modulo ANF/SR16 di richiesta ANF al datore di lavoro.

 LA PROCEDURA. DALLA DOMANDA AL RINOSCIMENTO DELL’IMPORTO IN BUSTA PAGA

Il dipendente dovrà presentare la domanda per il riconoscimento degli ANF per il periodo 01/7/2020-30/06/2021 esclusivamente in modalità telematica tramite il proprio pin personale Inps o avvalendosi di intermediari autorizzati.

Successivamente alla trasmissione, l’INPS verificherà l’importo spettante in base al nucleo familiare e al reddito dichiarato in sede di invio domanda.

Una volta effettuati i controlli e i calcoli, in assenza di anomalie, l’INPS metterà a disposizione del datore di lavoro gli importi ANF spettanti, specificando l’importo mensile e giornaliero.

Il datore di lavoro, dopo aver preso visione di quanto calcolato dall’INPS, erogherà in busta gli importi mensili spettanti ed eventuali arretrati recuperando tali somme attraverso il conguaglio contributivo delle somme a debito da versare.

Spesso i datori di lavoro richiedono la ricevuta di presentazione telematica ANF, ed è sempre consigliabile fornirla al fine di poter controllare eventuali anomalie nella lavorazione della domanda presso L’INPS.

AUTORIZZAZIONE ANF: SE MANCA LA DOMANDA SI BLOCCA

Ci sono alcuni casi particolari, anche se non poco ricorrenti, in cui per ricevere gli assegni familiari è necessario chiedere e ottenere autorizzazione da parte dell’INPS.

L’autorizzazione INPS va chiesta sempre in modalità telematica attraverso pin personale o tramite intermediari abilitati e riguarda i seguenti casi:

  • genitori conviventi non coniugati;
  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
  • familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • minori in accasamento eterofamiliare;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Una volta chiesta autorizzazione, L’INPS verifica il nucleo familiare particolare e rilascia l’autorizzazione alla percezione degli assegni (ANF 43). Questa ha validità di 4 anni, salvo modifiche delle situazioni familiari certificate nelle autorizzazioni.

 a cura della Dott.ssa Romina De Marzi, Consulente del Lavoro