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  Fisco  Fusione. L’esonero dal versamento del 1° acconto Irap resta
Fisco

Fusione. L’esonero dal versamento del 1° acconto Irap resta

redazioneredazione—Agosto 12, 2021
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I benefici relativi ai versamenti Irap che derivano dal decreto “Rilancio” (art. 24) – l’esonero dal versamento del primo acconto Irap relativo al periodo d’imposta 2020 – si applicano anche ove, nel corso del 2020, vi sia stata un’incorporazione societaria se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, le singole società rispettavano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma in questione?

La risposta n. 543 dell’11.08.2021 è affermativa: non può negarsi il diritto a godere dell’agevolazione, premesso che sia l’istante, sia tutte le società incorporate dal 1° gennaio 2020, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispettavano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 24 citato.

La società potrà compilare la connessa dichiarazione Irap 2021 (anno d’imposta 2020), indicando al rigo IR25:

– in colonna 2, l’ammontare del primo acconto “figurativo” non versato in applicazione dell’articolo 24 del decreto “Rilancio”, che non può mai eccedere il 40%, ovvero il 50% se il contribuente applica gli Isa, dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020;

– n colonna 3, la somma degli acconti versati, tra cui quello realmente corrisposto a giugno 2020, o compensati in F24, compresi gli importi di colonna 1 e 2.

La soluzione dell’AdE sull’esonero dal versamento del primo acconto Irap

L’intervento interpretativo che consente l’esonero dal versamento del primo acconto Irap prende le mosse non solo dal testo dell’articolo 24 del Dl n. 34/2020; anche dai molteplici documenti di prassi emanati sul tema (risoluzione n. 28/2020; circolari n. 25 e n. 27 del 2020…), chiarendo che la disposizione in questione, tra l’altro:

a) ha applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati nel comma 2;
b) comporta che i beneficiari non sono tenuti al versamento:

  • del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale resta, invece, fermo il versamento dell’acconto;
  • della prima rata, pari al 40% (ovvero al 50%), dell’acconto dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è, comunque, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. In particolare, l’ammontare del primo acconto “figurativo” da escludere dal calcolo del saldo “non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale)” (circolare n. 27/2020).


Con specifico riferimento alle ipotesi di riorganizzazione aziendale, l’AdE ha in altra occasioni di prassi precisato che ove “l’operazione si perfezioni dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, determinando l’estinzione delle società danti causa solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo, la sussistenza del presupposto di natura oggettiva (volume di ricavi) per l’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 deve essere verificata distintamente in capo alla società incorporante ed alle società incorporate. Nel periodo temporale di riferimento, infatti, tutte le società risultano essere esistenti e la società incorporante è chiamata esclusivamente ad adempiere, in nome e per conto delle società incorporate, gli adempimenti di natura procedurale (dichiarativi e di versamento) che vengono a scadere successivamente alla data di perfezionamento dell’atto di fusione. Si procede, invece, alla verifica del parametro dei ricavi in modo unitario, in capo alla società risultante dalla fusione (ovvero avendo riguardo al dato aggregato quale somma dei singoli dati contabili rilevabili alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta antecedente gli effetti della fusione), solo nei casi in cui l’operazione di aggregazione si perfezioni nel corso della frazione temporale individuata dall’articolo 24 in commento”.

La risposta fornisce, infine, le istruzioni utili alla compilazione della dichiarazione Irap 2021.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

Acconto Irap
Schema di circolare AdE in consultazione sul trust
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 543 dell’11.08.2021
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