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  Lavoro  Inps sulle indennità introdotte dal Sostegni bis
Lavoro

Inps sulle indennità introdotte dal Sostegni bis

redazioneredazione—Giugno 17, 2021
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Il “Sostegni bis” (dl n. 73/2021) ha disposto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori prorogando le indennità COVID-19 e introducendo nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Ha altresì previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI.

Il messaggio Inps n. 2309/2021, in attesa delle circolari attuative e dell’adeguamento delle procedure informatiche, dà le prime informazioni in ordine alle predette misure.

Sostegni bis: indennità COVID-19

L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro, erogata alle seguenti tipologie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del dl n. 41 del 2021:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Essi non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum.

Il Sostegni bis prevede anche il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui al richiamato articolo 10, dl n. 41/2021.

Sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI

L’articolo 4, comma 3, del decreto-legislativo n. 22 del 2015 prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

L’articolo 38 del decreto Sostegni bis ha disposto che fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 – che prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione) – e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto.

Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo citato.

Dal 1° gennaio 2022 trova, inoltre, nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Ultima precisazione del messaggio: per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda (si procederà d’ufficio).

Sitografia: inps.it

indennità CovidNASpI
Regimi speciali Oss e Ioss dal 1° luglio
INPS – MESSAGGIO N. 2309 DEL 16.06.2021
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