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La flat tax a 7% (articolo 24-ter del Tuir) é applicabile all’indennità forfettaria di fine rapporto corrisposta da un datore di lavoro estero, se il contribuente è titolare di una prestazione qualificabile come reddito da pensione. Così l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 197/2026, che riconosce la possibilità di estendere il regime agevolato agli altri redditi prodotti in territorio estero.
Flat tax 7%: quando l’assegno dell’ex datore di lavoro è una pensione
Il caso riguarda un cittadino irlandese che ha trasferito la residenza fiscale in Italia e intende applicare il regime di cui sopra dal periodo d’imposta 2026.
Fino a ottobre 2025, egli ha ricoperto un incarico dirigenziale presso una società irlandese. Dopo la cessazione del rapporto riceverà un assegno pensionistico e un’indennità forfettaria di fine rapporto. L’assegno viene erogato direttamente dall’ex datore di lavoro alla maturazione del diritto, insieme alle retribuzioni dei dipendenti ancora in servizio, sulla base di un accordo denominato pay as you go. Non sono stati effettuati versamenti contributivi anticipati né costituiti fondi di investimento.
Il contribuente ha chiesto se entrambe le prestazioni possano beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7%.
I requisiti agevolativi
Il regime di cui all’articolo 24-ter consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri di applicare un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. Per accedere all’agevolazione occorre trasferire la residenza fiscale in uno dei comuni ammessi delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, ovvero in determinati comuni interessati da eventi sismici individuati dalla norma.
È inoltre necessario non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e provenire da uno Stato con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello del trasferimento e deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Pensione estera e indennità di fine rapporto
Il presupposto per accedere al regime è la titolarità dei redditi indicati dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che comprende le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati.
La circolare n. 21/2020 e diversi chiarimenti dell’Agenzia hanno precisato che questa definizione può comprendere anche alcune prestazioni una tantum, come le somme derivanti dalla capitalizzazione di una pensione.
Una volta soddisfatto il requisito della titolarità di una pensione estera, l’agevolazione può estendersi agli altri redditi prodotti oltreconfine. Per individuare questi ultimi occorre applicare i criteri dell’articolo 165, comma 2, del Tuir, basati sulla lettura reciproca delle disposizioni dell’articolo 23.
Il 7% anche sulla somma una tantum
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’assegno corrisposto dalla società irlandese dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dell’accordo pay as you go, possa essere ricondotto alla nozione di reddito da pensione. La prestazione consente quindi al contribuente di soddisfare il requisito necessario per accedere al regime agevolato dell’articolo 24-ter.
Di conseguenza, l’imposta sostitutiva del 7% può applicarsi anche agli altri redditi prodotti all’estero, tra cui l’indennità forfettaria di fine rapporto erogata dalla stessa società irlandese.
Il chiarimento riconosce pertanto, nella fattispecie esaminata, la possibilità di assoggettare alla flat tax del 7% sia l’assegno pensionistico periodico sia la somma una tantum di fine rapporto.

