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L’INPS, con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026, riordina le indicazioni sulla cessione del quinto della pensione e sul trasferimento delle trattenute dallo stipendio al trattamento pensionistico.
L’Istituto fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni applicabili a banche, intermediari finanziari e pensionati, definendo gli adempimenti da seguire nella gestione dei finanziamenti.
Il documento richiama il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313. Le istruzioni riguardano sia i finanziamenti concessi direttamente ai pensionati, rimborsati attraverso trattenute mensili fino a un quinto della pensione, sia la traslazione sulla pensione delle rate di una cessione del quinto dello stipendio ancora da rimborsare dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Cessione del quinto: pensioni interessate e limiti alle trattenute
La cessione del quinto consente al pensionato di ottenere un finanziamento da una banca o da un intermediario finanziario, rimborsando il debito attraverso trattenute mensili effettuate direttamente dall’INPS. La durata del piano di ammortamento non può superare dieci anni.
Possono essere cedute le pensioni di vecchiaia, le pensioni anticipate, i trattamenti ai superstiti, gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni di inabilità. Rientrano tra le prestazioni interessate anche i trattamenti pensionistici privilegiati ordinari di natura previdenziale.
Restano invece escluse le prestazioni assistenziali, tra cui l’assegno sociale, l’invalidità civile, l’APE Sociale, gli assegni di sostegno al reddito e le prestazioni di esodo.
La quota cedibile viene calcolata nella misura massima di un quinto della pensione, al netto delle ritenute fiscali e degli altri obblighi, garantendo comunque al pensionato la conservazione di un importo pari al trattamento minimo. Se il beneficiario percepisce più pensioni, il calcolo considera gli importi complessivi dei trattamenti appartenenti allo stesso ambito.
La comunicazione di cedibilità, necessaria prima della stipula del finanziamento, indica l’importo massimo della rata che il pensionato può destinare al rimborso. La richiesta può essere presentata personalmente alla struttura INPS competente attraverso il modulo AP107.
Obblighi degli intermediari e gestione dei finanziamenti
La circolare definisce anche le responsabilità dei soggetti coinvolti. Le banche e gli intermediari finanziari devono verificare il merito creditizio del richiedente, garantire la trasparenza delle condizioni economiche, identificare il pensionato e prevenire eventuali frodi. Devono inoltre assicurare un’adeguata copertura assicurativa contro il rischio di premorienza.
Prima della stipula, gli intermediari convenzionati devono verificare anche la corrispondenza tra l’IBAN comunicato dal pensionato e quello registrato dall’INPS per il pagamento della prestazione.
Il contratto deve prevedere una durata compresa tra uno e dieci anni e una rata non superiore alla quota cedibile. I tassi applicati devono rispettare i limiti previsti dalla normativa antiusura e, per gli intermediari convenzionati, i massimali stabiliti dall’INPS.
L’Istituto, in qualità di terzo debitore ceduto, verifica i requisiti di propria competenza, valida i piani di ammortamento e gestisce le trattenute. Rimane invece estraneo alla concessione del finanziamento, alla valutazione del merito creditizio e alle controversie contrattuali tra pensionato e società finanziaria.
La circolare disciplina inoltre le procedure di rinnovo, estinzione anticipata, sospensione delle trattenute e chiusura dei piani di ammortamento. Particolare attenzione viene riservata alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: la semplice apertura di una procedura non determina automaticamente la sospensione delle trattenute, che devono seguire gli effetti dei provvedimenti formalmente notificati dall’autorità giudiziaria.

