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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 27 ottobre 2026, fornisce indicazioni operative per il calcolo delle soglie massime delle spese di funzionamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali. Il documento chiarisce i criteri per individuare la base imponibile, determinare le percentuali applicabili e riconoscere eventuali quote aggiuntive, in attuazione delle Linee Guida approvate con Decreto Direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026.
Spese di funzionamento: quali risorse rientrano nel calcolo
Le spese di funzionamento comprendono i costi sostenuti dai Fondi per l’organizzazione, la gestione e il controllo delle attività, sia presso le sedi nazionali sia nelle eventuali articolazioni territoriali.
A partire dall’esercizio finanziario 2027, rientrano in questa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi. I Fondi devono quindi adeguare la documentazione contabile e finanziaria, riclassificando i relativi costi tra le spese di funzionamento.
La base imponibile comprende esclusivamente le risorse annualmente incassate derivanti dal gettito dello 0,30% e le eventuali risorse integrative. Restano escluse, tra le altre, le somme non utilizzate per finanziare i piani formativi, gli importi recuperati dalle imprese, i proventi finanziari e le disponibilità trasferite attraverso la portabilità degli accreditamenti INPS.
Percentuali massime e quote aggiuntive
Il calcolo della soglia massima prevede una quota base ponderata e una quota addizionale, determinate in funzione del numero di lavoratori delle imprese attive aderenti al Fondo.
La quota base si applica secondo tre scaglioni: 8% per i primi 250.000 lavoratori, 6% per la fascia compresa tra 250.001 e 999.999 lavoratori e 4% per quelli oltre il milione. La percentuale risultante deriva dalla media ponderata delle aliquote sui rispettivi scaglioni.
Alla quota base si aggiunge una componente fissa: 12% per i Fondi con un massimo di 250.000 lavoratori, 11% per quelli con un numero compreso tra 250.001 e 999.999 e 7% per quelli che raggiungono almeno un milione di lavoratori.
Sono inoltre previste maggiorazioni ulteriori del 3% o del 2%, in presenza di specifiche condizioni organizzative e operative. In particolare, i Fondi con articolazioni territoriali o regionali stabili in almeno cinque Regioni, di cui almeno una del Mezzogiorno, beneficiano di un incremento del 2%, fermo restando il limite massimo complessivo del 20%.
La circolare riporta anche tre esempi pratici di calcolo, per chiarire l’applicazione delle diverse componenti in funzione della dimensione e delle caratteristiche dei Fondi.

