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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, fornisce nuove indicazioni operative sugli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento chiarisce i tempi di completamento dei percorsi formativi, le condizioni per la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale e le disposizioni specifiche per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Formazione obbligatoria: addio al termine generale di 60 giorni
L’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve erogare la formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, in caso di somministrazione.
L’INL chiarisce che, in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, ai fini della revoca il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori sia gli obblighi in materia di salute e sicurezza, compresi formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
Per ottenere la revoca, è sufficiente dimostrare che l’attività formativa sia stata programmata per concludersi nel più breve tempo possibile. Il verbale di prescrizione, invece, deve indicare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per consentire la partecipazione ai corsi, senza fare più riferimento ai precedenti 60 giorni.
Settore turistico: formazione da completare entro 30 giorni
Indicazioni specifiche riguardano le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della Legge n. 287/1991. Per questi settori, l’articolo 1-bis del D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, introduce una deroga che consente di completare la formazione e l’eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione.
Durante i controlli ispettivi effettuati nei primi 30 giorni, in assenza degli attestati conclusivi, il datore di lavoro deve poter dimostrare l’avvio del percorso attraverso documentazione idonea. Tra gli elementi ammessi rientrano le comunicazioni con il soggetto formatore per la prenotazione dei corsi, le richieste di collaborazione agli organismi paritetici, i contatti con i docenti formatori e le interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Se il datore di lavoro non esibisce attestati né documentazione che dimostri l’avvio della formazione, l’ispettore può contestare la violazione dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e procedere con il verbale di contravvenzione e prescrizione.
Il percorso deve concludersi entro il tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione. Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, la formazione deve rispettare tempistiche coerenti con la durata del rapporto.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori prima dell’impiego, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008.

