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Un Accordo tra sigle del 30 giugno di quest’anno modifica il CCNL del 21 luglio 2025 – Somministrazione di lavoro (codice CNEL V212) – introducendo nuove regole per le adesioni al Fondo Fon.Te dei lavoratori assunti dal 1° luglio 2026.
L’accordo deriva dalla disciplina generale sull’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, obbligatoria dal 1° luglio.
Il neonato modello TFR3, del quale redigo.info dà notizia in Home page e nella sezione Moduli Lavoro, sarà (verosimilmente in via provvisoria) lo strumento collegato alla detta disciplina sulla scelta di destinazione del TFR entrata in vigore.
Lavoratori in somministrazione: le percentuali di adesione automatica
Tornando all’Accordo, esso stabilisce che per chi aderisce esplicitamente al Fondo Fon.Te, anche dopo il sessantesimo giorno dall’assunzione, la bilateralità di settore finanzia la posizione individuale nella misura complessiva del 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, in aggiunta al TFR.
La contribuzione è composta da tali percentuali:
| A carico del lavoratore | A carico del datore di lavoro | Contribuzione integrativa della bilateralità |
| 0,55% | 1,55% | 0,90% |
Apprendistato
Per i lavoratori in apprendistato cambiano le percentuali a carico del datore e di bilateralità:
| A carico del datore di lavoro | Contribuzione integrativa della bilateralità |
| 1,05% | 1,4% |
Per i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare entro il 30 giugno 2026 restano applicabili le condizioni in vigore al momento dell’adesione.
TFR e adesione a Fon.Te
Il lavoratore può aderire conferendo il proprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità disciplinate da Fon.Te.
Per chi non aderisce esplicitamente e volontariamente al fondo si applicano le disposizioni di legge e il Regolamento Fon.Te. In caso di adesione implicita, quando dovuta, si applica la contribuzione prevista per i lavoratori del settore terziario.
Diritto Mirato e una tantum
L’Accordo del 30 giugno prevede, poi, per i fruitori del Diritto Mirato che abbiano già aderito a Fon.Te in costanza di missione, un contributo una tantum di 400 euro, su richiesta dell’interessato.
Il calcolo della contribuzione e il relativo versamento sulla posizione individuale saranno effettuati da Ebitemp secondo modalità definite più in là dalle Parti, Ebitemp e Fon.Te.
A. L.

