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Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha chiarito in un Pronto ordini del 2 luglio 2026 tre casi pratici, alla luce del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 e dell’art. 13 CCII, dell’incarico che davvero conta ai fini dell’iscrizione all’Elenco degli esperti indipendenti.
1. Commissario giudiziale in domanda con riserva: incarico non valido
Se la domanda di concordato non viene ammessa, l’esperienza non può essere conteggiata: “l’esperienza […] non può essere considerata valida qualora non abbia fatto seguito l’ammissione della proposta concordataria”. Senza ammissione, infatti, non si svolge alcuna attività tecnica: niente analisi del piano, niente relazione, nessuna vera esperienza di ristrutturazione.
2. Attestatore di piano liquidatorio: incarico valido
Anche un piano liquidatorio è una vera attività di ristrutturazione del debito. Il Consiglio Nazionale conferma la validità dell’esperienza: “si può considerare valida l’esperienza di attestatore di un piano liquidatorio”. Egli verifica fattibilità, convenienza e alternative alla liquidazione giudiziale. Il CCII riconosce che la ristrutturazione può avvenire anche tramite liquidazione ordinata.
3. Advisor che rinuncia prima del deposito del piano: incarico non valido
Se il cliente rinuncia prima della presentazione del piano, l’esperienza non è valida: “non è da considerarsi valido […] la rinuncia ha anticipato la presentazione della proposta e del piano”. Il decreto 23 aprile 2026 richiede che l’incarico sia finalizzato alla predisposizione e presentazione del piano. Senza deposito, l’attività resta incompleta.

