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Tre FAQ del 25 giugno (Agenzia delle Entrate) precisano il trattamento delle perdite e del reddito minimo imputati per trasparenza e della soglia CPB ai fini dell’accesso all’IRES premiale.
Perdita imputata per trasparenza
Il principio generale è che la perdita imputata per trasparenza deve essere utilizzata esclusivamente in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello potenzialmente assoggettabile a IRES premiale. Non è quindi possibile utilizzare tali perdite per ridurre componenti reddituali che, per legge, hanno natura vincolata.
La perdita ricevuta dalla società partecipata non può essere utilizzata per abbattere il reddito agevolabile ai fini dell’IRES premiale, se questo reddito deriva da componenti “vincolati”; se la perdita azzera integralmente il reddito agevolabile, l’aliquota ridotta non spetta.
Reddito minimo
Il reddito minimo imputato per trasparenza mantiene natura vincolata anche in capo alla società partecipante; non può essere compensato con perdite fiscali pregresse; le perdite pregresse devono essere utilizzate solo per abbattere altri redditi imponibili disponibili, incluso quello potenzialmente agevolabile. Di conseguenza, se le perdite pregresse azzerano il reddito agevolabile, non si applica l’IRES premiale.
Soglia CPB
L’Agenzia chiarisce che:
- la soglia CPB imputata per trasparenza (es. da società B a società A) mantiene natura vincolata;
- non può essere compensata con perdite fiscali, incluse quelle provenienti da altre società del gruppo (es. perdita della società D);
- la perdita imputata per trasparenza può essere utilizzata solo per ridurre altri redditi imponibili disponibili, compreso quello agevolabile.
L’effetto finale è tale per cui se la perdita annulla il reddito agevolabile, l’aliquota ridotta non si applica.

