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L’Ocse ha avviato una consultazione sulla revisione del capitolo VII delle Transfer Pricing Guidelines, dedicato ai servizi infragruppo. L’obiettivo è aggiornare le regole alla luce dei principi dei capitoli I‑III, offrendo maggiore certezza applicativa e chiarimenti operativi. Le novità riguardano tre ambiti: delineazione delle transazioni, determinazione del corrispettivo e documentazione.
Benefit test e attività non remunerabili
Il draft ribadisce che la corretta analisi parte dall’identificazione delle attività effettivamente svolte e dei benefici per la società destinataria. Il benefit test resta centrale: un servizio è remunerabile solo se un’impresa indipendente sarebbe disposta a pagarlo.
Restano esclusi:
- shareholder activities, svolte nell’interesse esclusivo dell’azionista;
- duplicazioni non giustificate;
- benefici incidentali derivanti dalla mera appartenenza al gruppo.
Prezzi e documentazione
Il metodo CUP – ovvero il metodo del prezzo comparabile di mercato (uno dei cinque metodi Ocse per determinare il prezzo di libera concorrenza nelle operazioni infragruppo) – é preferibile in presenza di comparabili affidabili; in alternativa, si applicano cost‑plus, TNMM o, per servizi complessi, il profit split. I pass‑through costs vanno riaddebitati senza mark‑up.
La documentazione deve essere proporzionata e dimostrare categorie di servizi, benefici attesi, criteri di allocazione e evidenze operative.
La revisione in sintesi
La revisione non cambia i principi di fondo, ma rafforza chiarezza e coerenza applicativa. Per i gruppi multinazionali diventa essenziale dimostrare il superamento del benefit test e mantenere una documentazione solida e tracciabile.
Fino al 22 luglio è possibile inviare pareri e osservazioni sulla proposta, scrivendo alla casella mail taxpublicconsultation@oecd.org. I contributi vanno indirizzati alla Transfer Pricing, Tax Treaties and International Agreements Division, presso l’Oecd Centre for Tax Policy and Administration.
Alessia Lupoi

