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L’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sull’applicazione dell’imposta di bollo ai documenti rilasciati in formato digitale. Con la risposta n. 153 del 31 luglio 2026, l’Amministrazione finanziaria precisa che il regime forfettario previsto per gli atti amministrativi trasmessi per via telematica non si estende ai contratti e agli atti di obbligazione stipulati nell’ambito dei procedimenti concessori.
L’interpello nasce dai dubbi di un ente pubblico chiamato a individuare il corretto trattamento fiscale dei contratti e degli atti di obbligazione con cui assegna concessioni in formato elettronico. L’ente chiede se anche questi documenti possano beneficiare dell’imposta di bollo forfettaria di 16 euro prevista per gli atti amministrativi rilasciati telematicamente.
L’Agenzia ricorda che la normativa distingue chiaramente due categorie di documenti. Gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione rilasciati per via telematica scontano un’imposta di bollo forfettaria pari a 16 euro per documento, indipendentemente dal numero delle pagine.
Diversa, invece, la disciplina per le scritture private, i contratti e gli atti di obbligazione. Per questi documenti continua ad applicarsi l’articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, che prevede il pagamento dell’imposta nella misura di 16 euro per ogni foglio, senza alcuna deroga legata al formato digitale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha limitato espressamente il regime forfettario agli atti e ai provvedimenti amministrativi rilasciati telematicamente. La scelta emerge sia dal testo delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 sia dai lavori preparatori della norma, che circoscrivono il beneficio ai soli documenti amministrativi.

