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Le Parti – ANPIT, UNICA, ATECA, AIFES, CISAL TERZIARIO E CISAL – hanno sottoscritto, lo scorso 18 maggio, il testo definitivo del CCNL Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici esercizi (Cod. CNEL H05K); la nuova stesura, che rinnova il previgente contratto del 24 maggio 2022, comprende il Protocollo di rinnovo del 10 marzo 2026 ed ha validità dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2029.
Le novità
Tempo determinato
E’ ammessa l’apposizione di un termine, di durata non superiore a 12 mesi, al contratto di lavoro subordinato per lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione (c.d. acausale). E’ possibile inoltre instaurare un contratto con durata massima di 24 mesi in presenza di determinate condizioni:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività o connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, previa approvazione da parte dei Servizi Ispettivi pubblici;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi ai sensi del D.L. 48/2023.
In applicazione della possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere specifiche motivazioni per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti, hanno individuato le seguenti specifiche causali al fine di promuovere l’occupazione: - esecuzione di un’opera, servizio, progetto o commesse;
- esecuzione di un’opera o di un servizio aventi carattere straordinario/occasionale;
- assunzione di lavoratori con competenze specifiche/specializzazioni per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
- avvio di nuova attività operativamente autonoma nei primi 36 mesi;
- assunzioni in caso di appalto o proroga di appalto;
- assunzioni di lavoratori fino a 29 anni o di lavoratori con più di 45 anni;
- assunzioni di lavoratori in cassaintegrazione o disoccupati/inoccupati da almeno sei mesi o percettori di NaspI;
- assunzione di donne senza impiego retribuito da almeno 6 mesi e/o residenti in aree geografiche con tasso di occupazione femminili inferiore almeno del 20% di quello maschile;
- assunzione di laureti da meno di tre anni, al fine di favorire l’inserimento lavorativo;
- assunzione di soggetti che abbiano frequentato, nei tre anni precedenti, corsi di formazione a carattere specialistico;
- assunzione di soggetti in aree italiane depresse, in particolare nelle regioni del mezzogiorno.
Clausole elastiche
In presenza di clausole elastiche, per le ore oggetto di variazione è riconosciuta una maggiorazione del 10% della retribuzione, limitatamente ai primi due mesi solari successivi alla modifica.
Previdenza complementare
A decorrere dal 1° aprile 2026 il datore accrediterà al Fondo di Previdenza Complementare, su richiesta del lavoratore, il Tfr maturato e una quota aggiuntiva aziendale mensile pari all’1,5% della P.B.N.C.M. spettante al lavoratore stesso, a condizione che anche quest’ultimo versi un contributo mensile pari almeno all’1% della sua P.B.N.C.M.
La stesura definitiva del CCNL Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici esercizi introduce, inoltre, importanti novità che riguardano:
- il periodo di prova;
- il limite massimo annuo di lavoro straordinario;
- gli scatti di anzianità.
Alessia Assunta Mirabella


