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  Imprese  Inail. Premi e accessori, nuovi il tasso di interesse rateazione e le sanzioni
ImpreseLavoro

Inail. Premi e accessori, nuovi il tasso di interesse rateazione e le sanzioni

redazioneredazione—Febbraio 10, 2025
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Per il 2025, gli adempimenti relativi al rapporto assicurativo Inail vengono differiti al 17 febbraio (il 16 è una domenica).

La scadenza corrisponde:

– per la generalità dei datori di lavoro, al momento del pagamento del premio;

– per taluni, anche all’ultimo giorno utile per effettuare altre comunicazioni di rilevante impatto come l’invio della dichiarazione delle retribuzioni per le ditte cessate a dicembre 2024; l’invio della riduzione delle retribuzioni presunte; la trasmissione dell’istanza di rateazione, etc.

La circolare Inail n. 7/2025

Con riguardo alla rateazione, come ricordato nell’allegato 2 alla circolare n. 7 del 4.2.2025, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse dell’8,90%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla
data di presentazione dell’istanza.

La appena citata circolare rammenta (allegato 1), che il 30 gennaio passato la Banca centrale europea ha fissato al 2,90% il tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP). Per effetto di tale decisione, dal 5 febbraio 2025 varia come sopra indicato il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori.

Le sanzioni civili

a. In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

• al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5
punti. In tale ipotesi, dal 5 febbraio 2025 la misura della sanzione è pari all’8,40%;
• al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione
di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, dal 5 febbraio 2025 la misura della sanzione è pari al 2,90%.

b. in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto:

• al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5
punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 5 febbraio 2025, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente all’8,40% (2,90% + 5,5%) e al 10,40% (2,90% +7,5%).

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali purché siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Redazione redigo.info

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