Settore moda: domande per cassa integrazione in deroga per 15 giorni

Con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025, l’INPS ha fornito nuove indicazioni riguardo al trattamento di integrazione salariale per il settore della moda, previsto dall’art. 2 del DL 160/2024, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 199/2024 in fase di conversione. In particolare, la modifica ha ampliato sia i beneficiari della misura di sostegno al reddito sia la durata complessiva del trattamento.

I beneficiari della misura

Per quanto riguarda il primo aspetto, la misura era originariamente destinata ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, ma è stata estesa anche alla pelletteria e, limitatamente alle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, ai settori elencati nella tabella A allegata al DL 160/2024 (Allegato n. 1). Inoltre, è stata inclusa anche l’industria della meccanica generale, identificata dal codice ATECO 25.62.00.

Durata del trattamento

In relazione alla durata, il trattamento è previsto per un massimo di 12 settimane, da utilizzare entro il 31 gennaio 2025. In merito, l’INPS chiarisce che:

  • i datori di lavoro già beneficiari della misura, come indicato nella circolare n. 99/2024, possono accedere all’intero periodo tutelato se ne ricorrono i requisiti;
  • i datori di lavoro nei settori specificati nell’Allegato 1 della circolare e nel settore della meccanica generale possono richiedere il trattamento solo per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tra il 28 dicembre 2024 e il 31 gennaio 2025.

Invio delle domande

L’INPS sottolinea, inoltre, che le domande devono essere inviate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o riduzione è avvenuto tra l’entrata in vigore della L. 199/2024 e la pubblicazione della circolare (7 febbraio 2025), i 15 giorni partono da quest’ultima data.

I datori di lavoro nei settori indicati nella Tabella A del decreto-legge n. 160/2024 e nel settore dei lavori di meccanica generale devono utilizzare la causale “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024” per inviare la domanda.

In aggiunta, al momento della trasmissione della stessa, devono fornire una dichiarazione in cui confermano di svolgere attività prevalentemente o esclusivamente nel campo delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Redazione redigo.info