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Sull’avviso di recupero dei crediti d’imposta introdotto dal DLgs. 13/2024 un provvedimento delle Entrate – n. 257290/2024 – regola la competenza degli uffici dell’Agenzia in ordine all’emanazione dell’atto quando manchi un’indicazione relativa al domicilio fiscale del contribuente.
Il provvedimento stabilisce che, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente, la competenza ad emanare l’atto di recupero spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, é unica competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa.
Per le ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario al momento di utilizzo del credito (individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/73).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

