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  Lavoro  Servizi ambientali. Adeguamento del Fondo bilaterale
Lavoro

Servizi ambientali. Adeguamento del Fondo bilaterale

redazioneredazione—Novembre 8, 2023
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E’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2023 il decreto del Ministero del Lavoro sull’adeguamento del Fondo di bilateralità per il settore servizi ambientali.

Nel testo si leggono alcune modifiche apportate in materia di prestazioni e finanziamento del Fondo.

Novità

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa. La durata massima della prestazione è pari:

  • tredici settimane di assegno per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente;
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente: ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente: ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie; ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale e processi di transizione; dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

Contributi e finanziamento

I datori di lavoro devono versare un ulteriore contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per dodici mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato. I datori versano anche il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo.

Servizi ambientali. Primi chiarimenti INPS dopo il decreto

A breve distanza, l’INPS fornisce primi chiarimenti con il messaggio n. 3901/2023.

Dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (novembre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza novembre 2023, pertanto, i datori come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo in oggetto il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per i quali sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto.

Sitografia

www.lavoro.gov.it

www.gazzettaufficiale.it

www.redigo.info

Fondo bilateraleministero del lavoro e delle politiche socialiServizi ambientali
INPS – Messaggio n. 3901 del 7.11.2023
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 60/E del 8.11.2023
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