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  Lavoro  Contributi sindacali prestazioni pensionistiche: istruzioni per la riscossione
Lavoro

Contributi sindacali prestazioni pensionistiche: istruzioni per la riscossione

redazioneredazione—Giugno 8, 2023
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Con la circolare n. 51 del 7.6.2023, l’INPS fornisce le istruzioni per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche in virtù della convenzione siglata con l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (Organizzazione sindacale Confederazione Focus, Orientare, Riconoscere, Zoom, Azione).

Contributi sindacali prestazioni pensionistiche, nello specifico la convenzione

Il 28 aprile scorso, l’Inps e l’Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. hanno sottoscritto la convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione in questione:

  • ha validità fino al 31.12.2024;
  • è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta della Confederazione F.O.R.Z.A. da far pervenire all’Istituto a mezzo PEC entro il mese di giugno 2024;
  • alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni;
  • le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Contributi sindacali, gli interessati titolari di prestazioni pensionistiche

In base alla convenzione in argomento, si stabilisce l’affidamento all’INPS della riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare alla stessa, in quanto titolari di prestazioni pensionistiche. In particolare, hanno diritto a versare i contributi sindacali, per mezzo di trattenuta sulla pensione, i titolari:

  • di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS;
  • di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Ammontare del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, inclusi gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Riscossione del contributo: quali le modalità?

L’INPS provvede alla riscossione dei contributi a favore dell’organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, tramite trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di pensione. Grazie ad appositi canali telematici, i soggetti pensionati possono consultare sia l’importo della quota associativa trattenuta che la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della quota stessa.

Delega alla riscossione

L’INPS è autorizzata ad effettuare le trattenute tramite apposita delega trasmessa telematicamente e che va rilasciata tramite apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Effetti della delega

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata insieme alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Delega alla riscossione su pensione già in essere

L’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega telematicamente secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio, l’Organizzazione sindacale deve allegare la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.

Effetti della delega

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa o, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

Custodia


L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione insieme alla richiesta di prestazione o, su prestazione già erogata dall’Istituto, deve custodire l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare:

  • l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento;
  • la sua integrità e immodificabilità;
  • la leggibilità;
  • la certezza della data;
  • il rispetto delle norme di sicurezza.

L’organizzazione sindacale, per conto nell’interesse e su formale richiesta di ciascun pensionato, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale, quindi, ogni eventuale comunicazione dell’associato dovrà essere inoltrata all’organizzazione sindacale. La comunicazione all’Istituto della revoca:

  • può essere effettuata dall’associato attraverso l’Organizzazione sindacale o direttamente all’Inps;
  • va indicata l’organizzazione sindacale interessata;
  • vanno indicati gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

L’Istituto provvederà alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all’organizzazione sindacale competente.

Nota

Nel caso di delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

Effetti

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Sitografia

www.inps.it

Circolare n. 51Contributi sindacali prestazioni pensionisticheINPS
PMI, è svolta welfare. Decisiva la digitalizzazione
INPS – Circolare n. 53 dell’8.6.2023
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