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  Lavoro  IVS. Istruzioni INPS dall’operatività della novella
Lavoro

IVS. Istruzioni INPS dall’operatività della novella

redazioneredazione—Maggio 25, 2023
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L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 – c.d. “decreto Lavoro” – ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio per il 2023 (sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti – IVS – a carico del lavoratore), è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga ora citati, l’esonero è riconosciuto:

–    nella misura di 6 punti percentuali, purché la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

–    nella misura di 7 punti percentuali, purché la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

IVS. La novella legislativa agisce sulla tredicesima

Sulla tredicesima mensilità (vale a dire il singolo rateo di tredicesima), se l’ulteriore mensilità é erogata mensilmente piuttosto che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023, la novella legislativa non ha effetti sul rateo di tredicesima.

In relazione alla tredicesima erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero troverà applicazione:

–    nella misura di 2 punti percentuali, purché la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

–    nella misura di 3 punti percentuali, purché la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

–    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione e della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l’innalzamento del nuovo esonero non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore (sempre per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023), potrà operare, distintamente:

– sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%);

– sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Altra ipotesi contemplata: se nel periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengono erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:

– sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%);

– sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro, pari all’importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all’importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%).

Cessazione, inizio, sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, indurranno a riparametrare il massimale dei ratei di tredicesima al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione del 2%) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione del 3%) per il numero di mensilità maturate.

Datori di lavoro. Istruzioni di dettaglio

I datori di lavoro si atterranno alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 3499/2022; con la circolare n. 7/2023.

Codici di conguaglio. Automatica la procedura di calcolo

La procedura di calcolo dei codici di conguaglio sarà automaticamente adeguata alle nuove aliquote dalla mensilità di competenza di luglio 2023 (fino a quella di dicembre 2023), al fine di permettere il corretto computo della riduzione contributiva.

Operativamente, a partire da quel mese di competenza, dovranno essere valorizzati in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • esonero in misura del 6%:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;

  • esonero in misura del 7%:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Sitografia

www.inps.it

Cuneo fiscaledecreto LavoroEsonero contributivo
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 25 del 24.5.2023
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