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  Lavoro  Congedo parentale: aumento dell’indennità fino all’80%
Lavoro

Congedo parentale: aumento dell’indennità fino all’80%

redazioneredazione—Maggio 17, 2023
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Con la circolare n. 45 del 16.5.2023, INPS fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell’aumento dell’indennità di congedo parentale dell’80% per il primo mese di fruizione nel 2023, come stabilito dalla legge di Bilancio 2023. L’Istituto ha indicato i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens a partire dal prossimo mese di luglio, rinviando ad un successivo intervento di prassi le indicazioni per il recupero delle somme arretrate.

Aumento dell’indennità, a chi spetta?

La disposizione in questione, valida in alternativa per entrambi i genitori, è rivolta ai lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. L’aumento dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale, ha valenza solamente per una mensilità ed è fruibile entro il sesto anno di vita del figlio o, entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Aumento dell’indennità, chi altro ne può beneficiare

Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.

Connotati del compenso

Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere goduto in maniera ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Aumento dell’indennità, esempio

Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori. Di conseguenza, entro i limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori risulta indennizzabile come di seguito:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita del minore, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento);
  • otto mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Indennizzo, criterio cronologico

Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) del minore, si conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione. Di conseguenza:

  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dall’1.1.2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione (per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31.12.2022) sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
    L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale istituzionale nella sezione Congedi, permessi e certificati;
  • tramite il Contact center integrato;
  • tramite gli Istituti di patronato.

I nuovi codici nel flusso UniEmens

L’INPS ha indicato i nuovi codici da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:

  • PG0, per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato in misura dell’80% della retribuzione;
  • PG1, per il congedo parentale in modalità giornaliera indennizzato in misura dell’80% della retribuzione.

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana” procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi.

Calendario giornaliero

E’ prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. A partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di “DenunciaIndividuale” “InfoAggcausaliContrib”:

  • il CodiceCausale “L328”;
  • l’Elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” con il codice fiscale del minore;
  • l’Elemento “AnnoMeseRif” di riferimento della prestazione anticipate;
  • l’Elemento “ImportoAnnoMeseRif” della prestazione conguagliata.

Gestione pubblica, in particolare

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, devono utilizzare, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2023, i seguenti codici Tipo Servizio:

  • 3T, per il congedo parentale in modalità giornaliera indennizzato all’80% della retribuzione;
  • 3U, per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato sll’80 per cento della retribuzione.

Sitografia

www.inps.it

www.dottrinalavoro.it

80%aumento indennitàcongedo parentaleINPS circolare n. 45
Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 155303 del 16.5.2023
Commercialisti: garanzia nazionale per lo Statuto del contribuente
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