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Il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, Riccardo Alemanno, ha inviato alla Commissione Giustizia del ramo del Parlamento più anziano una memoria sul Ddl AS 2045, che reca la delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede la tutela delle professioni di cui alla legge n. 4/2013 (articolo 2, lettera a).
Richiamando il quadro giuridico e normativo sulla riforma, l’Istituto sottolinea la necessità di salvaguardare le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti, con particolare riferimento ai tributaristi.
La posizione INT
Il Presidente ricorda che quella riforma interessa anche i professionisti disciplinati dall’anzidetta legge, sottolineando come ogni revisione o nuova emanazione di norme riguardanti categorie e funzioni professionali debba propedeuticamente salvaguardare le peculiarità delle professioni esistenti e il loro libero esercizio. Sarebbe esercizio di progresso.
La memoria trasmessa richiama, poi, quanto già è scritto nella relazione al disegno di legge di delega: il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, ma a censire le attività professionali già previste da altre disposizioni di legge, comprese quelle per le quali possa essere prevista una riserva di attività.
I due punti della memoria
Salvaguardia dell’interesse pubblico
Nel documento al Senato, l’INT evidenzia due questioni: i presupposti per una nuova regolamentazione professionale e la coesistenza tra gli ordini e le associazioni professionali disciplinate ex Lege n. 4/2013.
Il primo punto riguarda la necessità che una nuova regolamentazione professionale sia giustificata da un interesse pubblico da salvaguardare. A questo proposito, la memoria richiama la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recepita in Italia con il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, articolo 3.
L’INT ritiene che tale presupposto non sia compatibile con l’ordinamento oggetto della riforma, richiamando il fatto che le attività interessate possono essere svolte direttamente dal cittadino-contribuente, in piena autonomia, o tramite una persona di sua fiducia, fatta salva la difesa in giudizio.
Sul punto, il comunicato richiama le attività affidate ai commercialisti e ai tributaristi iscritti nel ruolo dei periti ed esperti in tributi al 30 settembre 1993.
Ordini e associazioni professionali, richiamo alla sentenza: equiparazione e coesistenza
Il secondo punto riguarda la coesistenza tra ordini professionali e associazioni disciplinate dalla legge n. 4/2013.
Nella memoria, l’INT richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 9408/2024, pubblicata il 22 novembre di quell’anno. Secondo quanto riportato dall’Istituto, la pronuncia ha ribadito la legittimità di un sistema professionale basato sulla coesistenza di ordini e libere associazioni, in coerenza con il principio della concorrenza. Il comunicato precisa che il richiamo non è volto a sostenere un’equiparazione tra ordini e associazioni professionali, ma riguarda la coesistenza delle due forme di organizzazione professionale.
Tributaristi qualificati, la tutela delle attività libere deriva da norme vigenti
E’ stato naturale, nel passaggio in Senato dei tributaristi di INT, richiamare il disegno di legge di riforma riguardante altre 15 professioni, nel cui testo la Commissione Giustizia del Senato ha inserito la tutela delle attività libere.
Per i tributaristi qualificati, si tratta di tutelare anche le funzioni loro assegnate dalle disposizioni normative attualmente vigenti. La memoria si inserisce nel confronto sul disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.
Sulla questione, il vicepresidente dell’INT, Salvatore Cuomo, ha avviato interlocuzioni con alcuni membri del Senato.
A. L.

