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  Professionisti  Tirocinio commercialisti, nessun limite temporale
Professionisti

Tirocinio commercialisti, nessun limite temporale

redazioneredazione—Marzo 2, 2023
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Le indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e per l’attestazione del compiuto tirocinio, aggiornate nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, danno al Consiglio Nazionale dei commercialisti di Elbano de Nuccio compiacimento.

Il Presidente scrive: “Esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’intensa interlocuzione intrapresa con il Ministero della Giustizia, con cui abbiamo avviato un modello di comunicazione concomitante  e di confronto collaborativo che auspichiamo possa continuare nel futuro a tutela e a favore dei professionisti “.

Pur nella piena consapevolezza delle permanenti criticità nell’impianto normativo, l’impegno che la categoria assume è rivolto “ad alleviare i disagi cui i colleghi vanno incontro nella fase di prima applicazione della norma”.

Sulla data entro cui possedere il tirocinio, l’empasse data dalla difficoltà incontrata dal Ministero nel superare il testo della norma che non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni, il CNDCEC ha suggerito una presa di posizione ragionevole; contestualmente, di favorire i professionisti impegnati nella propria attività di studio e nello svolgimento dei corsi di formazione specialistica di durata non inferiore alle quaranta ore.

Obbligo di tirocinio, il come e il quando

Presa in carico questa raccomandazione, il Ministero (FAQ n. 3) chiarisce che l’obbligo del tirocinio deve essere interamente assolto:

  • prima della presentazione della domanda di iscrizione.

In definitiva, gli iscritti non soggiacciono a limiti temporali, sempreché alla data della domanda abbiano concluso il tirocinio.

Ora un aspetto rinvenuto nella FAQ n. 4, ove il Ministero spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato – mediante upload, con apposita certificazione o con dichiarazione sostitutiva – unitamente agli ulteriori obblighi formativi, nell’apposita voce del portale riferita a questi.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;

b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);

c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);

d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. 

Il Dicastero precisa, infine, che non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente Ordine professionale.

La FAQ che precede le menzionate, la n. 2, consente di precisare come il DM n. 202/2014 (art. 4, c. 5, lett. c) richieda: lo “svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti (…), professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore (…), di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi (…), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni”.

Il Ministero chiarisce poi che il tirocinio: a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo; b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento; c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze.

L’intervento ministeriale contribuisce a colmare le lacune della norma, precisando che il tirocinio può essere svolto in concomitanza con altre attività, aspetto fondamentale “per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni”.

Sitografia

www.giustizia.it

CNDCEC
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 8.2.2023
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