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Il CNDCEC saluta con favore la pubblicazione della circolare n. 33/E/2022 in materia di bonus edilizi, che di fatto elimina le incertezze interpretative dei professionisti derivate dalle modifiche che l’Aiuti bis ha introdotto sulla responsabilità solidale del cessionario in ipotesi di dolo o colpa grave.
Il presidente de Nuccio, rammentando le interlocuzioni con i vertici dell’Amministrazione finanziaria, giudica la circolare “apprezzabile” nell’aver fornito “chiarimenti più dettagliati e aggiornati”, superando lo stallo nella circolazione dei crediti connessi ai richiamati bonus.
Sul concetto di colpa grave
Il Consigliere Nazionale Salvatore Regalbuto ricorda, rispetto al concetto di colpa grave, che essa ricorre per il cessionario che abbia macroscopicamente omesso la voluta diligenza, ad esempio “nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta o di sua palese contraddittorietà”, aggiungendo che questa precisazione, contenuta nel documento, “assume un valore particolarmente significativo”.
E’ ritenuto ugualmente apprezzabile l’intervento effettuato con la circolare n. 23/E, per contestualizzare gli indici per la valutazione della sussistenza o meno della necessaria diligenza dei cessionari dandone una più specifica chiave di lettura corredata da esempi che ne chiariscono meglio le ricadute operative.
Ulteriormente pregevoli sono per il CNDCEC le precisazioni sulla possibilità di apportare correzioni alle comunicazioni già presentate mediante l’utilizzo di un indirizzo Pec messo a disposizione da AE e la remissione in bonis per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti lo scorso 29 aprile e che, sostanzialmente, vengono riaperti fino al prossimo 30 novembre con il pagamento di una modesta sanzione.
E’, infine, essenziale la delucidazione sulla cessione dei crediti da parte delle banche ai correntisti professionali, che saranno esentati da responsabilità acquisendo la documentazione già prodotta alle banche medesime.
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