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  Bandi e Contributi  4.0 Bonus che va, bonus che viene
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4.0 Bonus che va, bonus che viene

redazioneredazione—Ottobre 10, 2022
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Sono “in scadenza” gli incentivi del piano transizione 4.0, la cui dismissione coincide per forza di cose con la scadenza della Legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021).

Un esempio? Il bonus per i beni materiali ed immateriali ordinari non 4.0, che è un vantaggio per i soli nuovi investimenti effettuati o prenotati entro il 31 dicembre 2022. Un esempio ancora? Il bonus formazione 4.0, rimodulato dal c.d. “decreto Aiuti”, che – a meno di una proroga temporale per l’anno prossimo – ha scadenza anch’esso al 31 dicembre p.v.

Quale bonus del transizione 4.0 resta in piedi? Con aliquote agevolative più basse, il credito di imposta per i beni materiali e immateriali 4.0 e il credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica (R&S&I).

Beni ordinari non 4.0

Considerato quanto sopra, imprese e professionisti godranno del relativo vantaggio per gli investimenti non prenotati nel 2021 ed effettuati, per l’appunto, entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura che almeno corrisponda al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

– nel 6% del costo;

– nel limite massimo dei costi ammissibili (pari a 2 milioni di euro per i beni materiali; 1 milione di euro per i beni immateriali).

Formazione

Una proroga desiderata, tutt’altro che scontata, è il bonus formazione 4.0 le cui aliquote agevolative per le spese sostenute in relazione a progetti avviati in data posteriore al 18 maggio 2022, previo soddisfacimento delle condizioni di cui al dm MiSE 1° luglio 2022, sono aumentate, come dicevamo, a seguito del decreto Aiuti (art. 22, c. 1, D.L. n. 50/2022):

– per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– per le medie imprese, dal 40% al 50% nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Viceversa, per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito d’imposta sono diminuite:

– per le piccole imprese, al 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– per le medie imprese al 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Le grandi imprese beneficiano di un’aliquota pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% se i destinatari della formazione ammissibile rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (ex dm Lavoro del 17 ottobre 2017).

Beni materiali 4.0

Ed invece, lo specifico bonus “Beni materiali 4.0” prosegue nel 2023, e fino al 2025, ridimensionato.

Fine 2022, giugno 2023

Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (non prenotati entro il 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023, sempre che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; del 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Anno 2023 fino al 2025

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, le aliquote agevolative corrisponderanno: al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per il 2023, l’articolo 10 del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) dispone che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto interministeriale (MiSE, MiTE, MEF), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

In quell’anno, perciò, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 5%: per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro per gli investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica, che un decreto ministeriale individuerà; per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni, per gli investimenti in beni materiali 4.0 diversi dai precedenti.

Beni immateriali 4.0

E’ netto il taglio dell’aliquota agevolativa che riguarda i beni immateriali 4.0 voluta dal decreto Aiuti: dal 2023, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, il bonus è riconosciuto nella misura del 50% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 – a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – la percentuale agevolativa sarà del 20%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

R&S&I

Veniamo ai crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative: se fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito è riconosciuto in misura pari al 20% delle relative spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, dal 2023 il credito d’imposta sarà pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. 

Dal 2023, il credito d’imposta sarà pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Non sono previste correzioni al credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Anche nel 2023, come nel 2022, il beneficio è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Il credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.), nel 2022 e nel 2023 è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per ultimo, alla fine del 2022 corrisponderà la fine del credito d’imposta (nel frattempo rinforzato) per le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), pari al 45% per le piccole imprese; al 35% per le medie imprese; al 25% per le grandi imprese.

Sitografia

www.ipsoa.it

Transizione 4.0
CNDCEC. Colpa grave, bene l’intervento interpretativo
Circolare 33: l’AE forza la norma poi rettifica (in sordina)
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