Nessun prodotto nel carrello.
Il rimborso, attraverso un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute dal lavoratore dipendente per la degenza e l’assistenza di un genitore presso una RSA non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se il genitore non è convivente.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 163/2026, alla luce delle modifiche intervenute sulla disciplina dei familiari prevista dall’articolo 12 del Tuir. Il nuovo quadro normativo si applica già al periodo d’imposta 2025.
Welfare aziendale e spese RSA: il caso del genitore non convivente
Il caso riguarda un lavoratore che chiede il rimborso, nell’ambito del piano di welfare aziendale, delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA. La madre è stabilmente ospitata nella struttura e, pertanto, non convive con il figlio.
Il dubbio riguarda l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir, che prevede la non imponibilità delle somme e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del Tuir.
Secondo l’Agenzia, il richiamo all’articolo 12 non comporta, in questo caso, l’obbligo della convivenza. La disposizione sul welfare, infatti, individua i familiari anziani o non autosufficienti senza richiedere che siano fiscalmente a carico.
Welfare aziendale e spese RSA: effetti del Dlgs 148/2026
Il Dlgs n. 148/2026 ha modificato nuovamente il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir, sostanzialmente ripristinando le condizioni precedenti alla modifica introdotta dal Dlgs n. 192/2025.
La nuova formulazione stabilisce che il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari rileva per le altre persone indicate dall’articolo 433 del codice civile quando la disposizione fiscale richiama anche le condizioni necessarie per essere considerati fiscalmente a carico.
Quando, invece, la norma si limita a richiamare genericamente i familiari indicati nell’articolo 12, senza richiedere il requisito del carico fiscale, tali condizioni non sono necessarie.
Il correttivo si applica dal periodo d’imposta 2025. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate conferma che il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese RSA sostenute per la madre non convivente non concorre al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir.

