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La Legge 7 agosto 2026, n. 152 ufficializza la conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, introducendo un ampio insieme di modifiche normative riguardanti infrastrutture, PNRR, trasporti, energia, turismo, cultura, sicurezza idrica, sanità, contabilità pubblica e cooperazione internazionale.
L’intervento legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 20 agosto con doppio documento (Testo Coordinato del Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 e Legge 7 agosto 2026, n. 152) è un provvedimento organico, volto a garantire la continuità amministrativa e finanziaria di numerosi progetti strategici nazionali.
Nello specifico:
- consolida e accelera l’attuazione del PNRR;
- finanzia opere infrastrutturali strategiche;
- introduce misure urgenti in materia di appalti e sicurezza nucleare;
- rafforza la capacità amministrativa di vari ministeri;
- semplifica procedure autorizzative per grandi opere;
- riorganizza la contabilità pubblica.
Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 21 agosto 2026.
Interventi sul nucleare
Affidati a Sogin S.p.A. i due interventi sul nucleare relativi a:
- trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS – 1 G. Galilei» della Marina militare;
- attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d’America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source – EURACOS», detenuto dall’università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata.
Emergenza climatica: tutele per edilizia e agricoltura
Approvate anche importanti tutele in edilizia e agricoltura in relazione all’emergenza climatica, al fine di sostenere le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali e attività di agricoltura durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026.
In particolare si segnala:
- la sospensione delle regole su CIG e contributi addizionali per imprese edili;
- l’estensione del trattamento per intemperie agli operai agricoli, anche con riduzione dell’orario.
Per il settore agricolo, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito di almeno 181 giornate di effettivo lavoro.
Melania Baroncini

