Liquidazione automatizzata IVA, il nuovo art. 54-bis

di Redigo.info

La Legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo inedito (nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972): l’Agenzia delle Entrate può liquidare automaticamente l’IVA anche senza dichiarazione annuale, utilizzando i dati già disponibili da fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni Li.Pe.

L’Approfondimento dei Consulenti sul nuovo art. 54-bis

Come ricorda la Fondazione Studi nell’Approfondimento del 28 aprile 2026, l’Amministrazione «possiede già la quasi totalità dei dati necessari per ricostruire la posizione IVA». La procedura si applica sia in caso di dichiarazione omessa sia quando la dichiarazione è priva dei quadri necessari, equiparata quindi all’omissione. La comunicazione può essere notificata entro il settimo anno successivo.

La liquidazione non considera il credito IVA dell’anno precedente, ma solo i versamenti effettuati: un punto critico che può generare debiti superiori al dovuto. L’istituto ha natura ibrida: opera come un controllo automatizzato, ma con effetti e sanzioni tipici dell’accertamento d’ufficio. La sanzione è del 120% dell’imposta, ridotta al 40% se si paga entro 60 giorni; dal momento della comunicazione è precluso il ravvedimento e non è ammessa la compensazione. La norma non prevede la rateazione, elemento particolarmente gravoso per le imprese.

Se l’Ufficio procede successivamente con un accertamento induttivo, la sanzione si applica solo sulla differenza tra l’IVA accertata e quella già recuperata. Restano aperte alcune questioni interpretative:

  • la definizione dei quadri “mancanti”;
  • la non considerazione del credito pregresso;
  • l’impugnabilità della comunicazione e l’assenza di una disciplina sulla rateazione.