CCNL Alimentaristi PMI-Confapi, la stesura definitiva detta nuove decorrenze
di Redigo.info
Nei giorni scorsi le Parti – Unionalimentari, Confapi, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil – hanno diffuso il testo definitivo del CCNL Alimentaristi PMI-Confapi (Cod. CNEL E018), valido dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2028.
Il contratto siglato è comprensivo di tutte le previsioni contrattuali inserite nel rinnovo sottoscritto il 28 maggio 2025.
Tempo determinato: la nuova disciplina decorre dal 1° giugno 2026
Le Parti hanno specificato che le modifiche introdotte dal precedente rinnovo relative alla disciplina del tempo determinato saranno applicabili a decorrere dal 1° giugno 2026: tutti i contratti a tempo determinato stipulati nel rispetto della normativa contenuta nel CCNL del 12 luglio 2021 e fino al 31maggio 2026 giungeranno a naturale scadenza.
Normativa in vigore dal 1° giugno 2026. Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi; nei seguenti casi il termine può essere esteso fino a 24 mesi:
- esecuzione di un progetto, opera o servizio non rientranti nelle normali attività;
- realizzazione di progetti temporanei necessari alla modifica/modernizzazione degli impianti produttivi / attivazione di nuovi processi produttivi;
- punte di più intensa attività non gestibili con il normale potenziale produttivo/ incrementi di attività dipendenti da commesse eccezionali;
- collocazione nel mercato di prodotti non presenti nella normale produzione;
- manutenzione straordinaria di impianti;
- sostituzione di lavoratori, nei casi in cui l’azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro;
- temporanee esigenze amministrative, commerciali, tecniche, promozionali o nell’ambito di un contratto di rete.
Limiti quantitativi. Oltre a quanto previsto dal comma 2, art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, sono esclusi dai limiti quantitativi nell’utilizzo del tempo determinato i contratti conclusi nel caso di incrementi di attività derivante da commesse eccezionali (anche con termini tassativi), installazione e collaudo di nuove linee produttive, attività stagionali, avvio di nuove attività, sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, disabili, lavoratori con età superiore a 50 anni.
I limiti quantitativi nell’utilizzo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dal comma 2, art. 23, D. Lgs. n. 81/2015: intervalli temporali ridotti di 5 giorni per rapporti a termine fino a 6 mesi e 10 giorni se superiori a 6 (nessun intervallo temporaneo nel caso di contratti a termine instaurati per ragioni di carattere sostitutivo).
Il numero dei lavoratori contemporaneamente in servizio con contratto a tempo determinato non può essere superiore, per ogni unità produttiva, al 25% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione.
CCNL Alimentaristi PMI-Confapi: i giorni festivi di cui all’art. 31
Secondo le disposizioni della legge n. 151/2025 è stata introdotta, in aggiunta ai già previsti giorni, la ricorrenza che celebra S. Francesco d’Assisi: a decorrere dall’anno 2026, infatti, il 4 ottobre sarà considerato festa nazionale con effetti civili.
Alessia Assunta Mirabella

