Pubblici impiegati: contributi volontari e riconoscimento dei periodi contributivi
Nel messaggio n. 1431 del 7 maggio 2025, l’INPS chiarisce che non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (come riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo) durante il versamento dei contributi volontari. Il chiarimento riguarda in particolare gli assicurati alle casse pensionistiche CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e privi del diritto a pensione al momento della cessazione.
Per questi soggetti restano valide le scadenze previste dalla normativa per presentare domande relative alla valorizzazione dei periodi contributivi. In presenza di una costituzione d’ufficio della posizione assicurativa, non è ammesso presentare successivamente domande di riscatto, ricongiunzione, computo o di accredito figurativo, né richiedere il versamento dei contributi volontari, a meno che tali istanze non siano state inoltrate nei termini previsti dalla legge.
Inoltre, per gli assicurati alla CTPS cessati prima del 31 luglio 2010 che non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile, ma che possiedono già l’anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia, è possibile chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Tuttavia, anche in questo caso, durante il versamento volontario non possono essere presentate domande di valorizzazione dei periodi contributivi.
Infine, gli assicurati CPDEL, CPS, CPI e CPUG che non chiedono il trasferimento della contribuzione al FPLD dell’AGO non possono comunque presentare domande di valorizzazione oltre i termini decadenziali, indipendentemente dalla loro volontà espressa o meno.
In sintesi, l’INPS ribadisce che il versamento di contributi volontari esclude la possibilità di presentare altre domande di valorizzazione dei periodi assicurativi e che i termini di decadenza previsti dalla normativa restano pienamente applicabili per gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010 e privi di diritto a pensione. In conclusione, si precisa che le Strutture INPS non devono annullare le valorizzazioni contributive disposte prima del messaggio 2802/2024.
Redazione redigo.info