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  Lavoro  Collegato Lavoro. La circolare MLPS fornisce le prime indicazioni operative
Lavoro

Collegato Lavoro. La circolare MLPS fornisce le prime indicazioni operative

redazioneredazione—Marzo 28, 2025
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Fornite le prime indicazioni operative relative ai principali interventi introdotti dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024). La circolare n. 6, come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sofferma soprattutto sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

Le disposizioni del Collegato Lavoro

Somministrazione

Comma 1, lettera a, numero 1), art. 10

A decorrere dal 12 gennaio 2025, per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore, il computo dei 24 mesi di lavoro (art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015), deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata.

Ai fini del calcolo del suddetto periodo, dunque, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025: le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina non rientrano nel computo.

Comma 1, lettera a, numero 2), art. 10

Alla disciplina relativa all’esclusione dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore (art. 31 D. Lgs. n. 81/2015), si aggiungono i contratti conclusi:

  • in fase di avvio di nuove attività,
  • da start- up innovative;
  • per lo svolgimento di attività stagionali;
  • per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
  • per la sostituzione di lavoratori assenti;
  • con lavoratori over 50.

e, se assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori inviati in missione a tempo determinato.

Comma 1, lettera b, art. 10

E’ consentito alle agenzie di somministrazione di inviare in somministrazione a tempo determinato senza l’apposizione di causale:

  • i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • i lavoratori svantaggiati, ovvero coloro che:
    • non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    • abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
    • siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    • abbiano superato i 50 anni di età;
    • siano adulti che vivono soli, con una o più persone a carico;
    • siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici e appartengano al genere sottorappresentato;
    • appartengano a minoranze etniche di uno Stato membro della UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
  • i lavoratori molto svantaggiati, ossia i soggetto privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito, o che rientrano nelle ipotesi sopra indicate e risultano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Attività stagionali

Art. 11

Nella definizione di attività stagionale di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015 sono inoltre comprese:

  • le attività previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
  • le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti;
  • le attività necessarie a fronteggiare le intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno, a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati servizi dall’impresa.

Periodo di prova

Art. 13

Il legislatore ha provveduto a quantificare il periodo di prova fissandone la durata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici di calendario a partire dal giorno di inizio del rapporto.

La durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi, salvo disposizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva.

Lavoro agile

Art. 14

Il termine di cinque giorni per la comunicazione dell’avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista decorre dalla data dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Medesima disposizione riguarda :

  • le comunicazioni di modifica della durata: entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa;
  • le comunicazioni di cessazione anticipata: entro i 5 giorni successivi alla nuova data di conclusione.

Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 19

Introdotto, in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, l’effetto risolutivo delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti (risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro).

Il datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in assenza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, solamente laddove intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, è tenuto a comunicare tale evento alla sede territoriale dell’Ispettorato.

Alessia A. Mirabella

redazione redigo.info

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