La retribuzione variabile convertita in welfare è imponibile solo per alcuni dipendenti
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 77 del 20 marzo 2025. ha chiarito che, in materia di welfare aziendale, i benefit legati a incentivi per obiettivi di performance non sono esenti da tassazione ai sensi dell’articolo 51 del TUIR se destinati a un gruppo ristretto di dipendenti scelti individualmente, e non a una “generalità” o a “categorie ben definite” di lavoratori.
L’Agenzia ha fornito la precisazione in risposta ad una richiesta di parere da parte di una società nel settore energetico, che chiedeva se una parte della retribuzione variabile (MBO) destinata al welfare, legata a obiettivi aziendali e collettivi, potesse essere detassata. L’azienda sosteneva che la parte MBO destinata al welfare dovesse essere esclusa dalla tassazione, mentre i benefit legati a obiettivi individuali resterebbero tassati ordinariamente.
L’Amministrazione ha ribadito che tutte le somme o i benefici ricevuti dal lavoratore, a qualunque titolo, devono essere considerati reddito di lavoro dipendente e sono quindi soggetti a tassazione, salvo alcune specifiche esenzioni.
Tuttavia, questi benefici esentati devono rispondere a requisiti ben definiti, come quelli legati a premi di risultato che rispettano determinati criteri, come il miglioramento di produttività o redditività, e che siano erogati a una “generalità” di dipendenti o a “categorie” ben definite, e non a un gruppo selezionato individualmente.
Nel caso in esame, i benefit offerti dalla società sono legati a un sistema premiale che premia performance individuali e collettive. Poiché tali benefici sono destinati a una ristretta fascia di lavoratori, non sono considerati welfare aziendale esente da tassazione, e quindi contribuiscono alla formazione del reddito imponibile. Pertanto, la tassazione dei benefici deve seguire le normali regole previste per il reddito da lavoro dipendente.
Redazione redigo.info