INAIL: aggiornamento dei tassi d’interesse e delle sanzioni
Con la circolare n. 22 del 14 marzo 2025, l’INAIL ha aggiornato, a partire dal 12 marzo, i tassi d’interesse e le sanzioni applicabili sui debiti per premi assicurativi e accessori. I tassi vengono rivisti annualmente in base al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente al momento della presentazione dell’istanza, e sono fissati al 2,65%.
Tassi d’interesse per premi assicurativi e accessori
Il pagamento rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori prevede l’applicazione di un tasso di interesse uguale al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente al momento della presentazione dell’istanza, aumentato di 6 punti. Di conseguenza, i piani di ammortamento per le rateazioni richieste dal 18 dicembre 2024 applicano un tasso d’interesse dell’8,65%.
Sanzioni civili
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è obbligato a pagare una sanzione civile annuale, calcolata applicando il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, aumentato di 5,5 punti. Tuttavia, la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei premi non pagati entro la scadenza.
Se l’ammontare dei debiti è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto a:
- pagare una sanzione annuale pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, ossia l’ 8,15%;
- pagare una sanzione pari al tasso di interesse dell’Eurosistema (2,65%) se il pagamento avviene entro 120 giorni in unica soluzione, senza contestazioni da parte degli enti impositori.
Nel caso di evasione dovuta a denunce o registrazioni omesse o non veritiere (entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento e prima di contestazioni), il datore di lavoro deve:
- pagare una sanzione annuale pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti (8,15%), nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla denuncia;
- pagare una sanzione annuale pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 7,5 punti (10,15%), nel caso di pagamento entro 90 giorni dalla denuncia.
Redazione redigo.info