Legge di Bilancio 2025: reverse charge negli appalti per il trasporto merci

Il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, regolato in Italia dall’art. 17 del Dpr n. 633/1972 e già applicato dagli Stati membri dell’Unione Europea in deroga al normale sistema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tramite il meccanismo della rivalsa, viene esteso, dalla Legge di Bilancio, alle prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto, affidamenti a consorziati o accordi contrattuali caratterizzati da un uso prevalente di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente.

Tale estensione riguarda i servizi forniti alle imprese che operano nel settore del trasporto, movimentazione delle merci e logistica. Restano escluse le operazioni nei confronti di amministrazioni pubbliche, altri enti e società e agenzie per il lavoro.

La nuova disposizione del reverse charge

L’efficacia della nuova disposizione dipende dall’autorizzazione che deve essere rilasciata dal Consiglio dell’Unione Europea. Fino al suo pieno recepimento, il prestatore e il committente possono scegliere, per un periodo di tre anni, una soluzione che prevede che il pagamento dell’Iva sulle prestazioni sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con quest’ultimo che rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

In questo caso, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.

I dettagli dell’opzione

L’opzione esercitata deve essere comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modello, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito istituzionale.

L’opzione si considera validamente esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione. In caso di imposta non dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente, a condizione che questi dimostri di aver effettivamente versato l’imposta.

Nei confronti del committente, si applica la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis. 1, primo periodo, del Dlgs n. 471/1997. Il prestatore è solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione.

Redazione redigo.info