Il rinnovo 2025-2028 del CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 lavoratori)
CNAI, UCICT, FISMIC-Confsal e FILCOM-Fismic hanno siglato il 21 dicembre 2024 il rinnovo del CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 lavoratori – codice CNEL H019), con validità 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2028.
Cosa cambia
Le nuove tabelle retributive del CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 dipendenti)
Ai lavoratori cui è applicato il CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 lavoratori), saranno riconosciuti incrementi della paga base nazionale con le seguenti decorrenze:
- gennaio 2025;
- marzo 2026;
- marzo 2027;
- marzo 2028.
Livello | Paga Base Nazionale al 01/01/2025 | Paga Base Nazionale al 01/03/2026 | Paga Base Nazionale al 01/03/2027 | Paga Base Nazionale al 01/03/2028 |
1 | 2.239,47 € | 2.293,22 € | 2.352,16 € | 2.417,31 € |
2 | 1.789,18 € | 1.830,87 € | 1.877,01 € | 1.928,63 € |
3 | 1.606,69 € | 1.643,97 € | 1.684,90 € | 1.730,90 € |
4 | 1.491,74 € | 1.526,35 € | 1.564,20 € | 1.606,90 € |
5 | 1.387,72 € | 1.419,50 € | 1.454,70 € | 1.495,14 € |
Operatori di Vendita 1 | 1.544,07 € | 1.579,58 € | 1.618,28 € | 1.662,30 € |
Operatori di Vendita 2 | 1.367,23 € | 1.399,77 € | 1.434,76 € | 1.475,51 € |
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 31 maggio 2017, verrà erogato un importo una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, pari ad € 619,00 nelle seguenti tranche:
- € 309,50 entro il 1° marzo 2025;
- € 309,50 entro il 1° novembre 2025.
L’indennità è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti; gli importi andranno riparametrati sulla base dei mesi lavorati nel periodo compreso tra il 31 maggio 2017 e il 31 dicembre 2024, e, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo di lavoro.
L’importo una tantum potrà essere erogato attraverso strumenti di welfare formativi, anche finalizzati all’accrescimento delle competenze nei processi di transizione digitale e tecnologica.
Periodo di prova
Livelli | Periodo di prova |
1 | 4 mesi |
2-3 | 3 mesi |
4 | 2 mesi |
5 | 2 mesi |
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Anzianità di servizio | Livello | Preavviso |
fino a 4 anni | 1-2 | 47 giorni di calendario |
3-4 | 30 giorni di calendario | |
5 | 20 giorni di calendario | |
Operatori di vendita 1 e 2 | 30 giorni di calendario | |
> 4 anni e fino a 10 anni | 1-2 | 65 giorni di calendario |
3-4 | 50 giorni di calendario | |
5 | 30 giorni di calendario | |
Operatori di vendita 1 e 2 | 50 giorni di calendario | |
> 10 anni | 1-2 | 100 giorni di calendario |
3-4 | 65 giorni di calendario | |
5 | 45 giorni di calendario | |
Operatori di vendita 1 e 2 | 65 giorni di calendario |
Straordinari e maggiorazioni
E’ facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 ore annue (200 ore in casi eccezionali).
Straordinario lavoratori discontinui (oltre la 45ma ora) | 20% |
Lavoro notturno di natura occasionale | 15% |
Lavoro festivo di natura occasionale | 20% |
Indennità
Indennità di cassa e maneggio denaro | 60,00 € |
Indennità di turno | 20% |
Malattia e infortunio non sul lavoro
Periodo di comporto. Lavoratore con anzianità di servizio fino a 2 anni: massimo sei mesi nel biennio; lavoratore dipendente con anzianità di servizio superiore a 2 anni: massimo nove mesi nel biennio.
Trattamento economico. Il trattamento economico viene stabilito come segue:
1) 80% per primi tre giorni (periodo di carenza), solo se la malattia è superiore a 10 giorni lavorativi;
2) lavoratori dipendenti con anzianità di servizio fino a 2 anni: integrazione del trattamento Inps fino a garantire l’80% per 6 mesi;
3) lavoratori dipendenti con anzianità superiore a 2 anni: integrazione del trattamento Inps fino al 80% per i primi 6 mesi e il 40% per il residuo comporto contrattuale.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Periodo di comporto. Fino a guarigione completa.
Trattamento economico. Il trattamento economico viene stabilito come segue:
1) 100% per il giorno dell’infortunio o dell’inizio della malattia professionale;
2) 70% per i giorni dal 2° al 4°;
3) 80% per i giorni dal 5° al 90°;
4) 90% per i giorni dal 90° in poi.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info