Il rinnovo 2025-2028 del CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 lavoratori)

CNAI, UCICT, FISMIC-Confsal e FILCOM-Fismic hanno siglato il 21 dicembre 2024 il rinnovo del CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 lavoratori – codice CNEL H019), con validità 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2028.

Cosa cambia

Le nuove tabelle retributive del CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 dipendenti)

Ai lavoratori cui è applicato il CCNL Commercio CNAI (aziende fino a 14 lavoratori), saranno riconosciuti incrementi della paga base nazionale con le seguenti decorrenze:

  • gennaio 2025;
  • marzo 2026;
  • marzo 2027;
  • marzo 2028.
LivelloPaga Base Nazionale al 01/01/2025Paga Base Nazionale al 01/03/2026Paga Base Nazionale al 01/03/2027Paga Base Nazionale al 01/03/2028
12.239,47 €2.293,22 €2.352,16 €2.417,31 €
21.789,18 €1.830,87 €1.877,01 €1.928,63 €
31.606,69 €1.643,97 €1.684,90 €1.730,90 €
41.491,74 €1.526,35 €1.564,20 €1.606,90 €
51.387,72 €1.419,50 €1.454,70 €1.495,14 €
Operatori di Vendita 11.544,07 €1.579,58 €1.618,28 €1.662,30 €
Operatori di Vendita 21.367,23 €1.399,77 €1.434,76 €1.475,51 €

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 31 maggio 2017, verrà erogato un importo una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, pari ad € 619,00 nelle seguenti tranche:

  • € 309,50 entro il 1° marzo 2025;
  • € 309,50 entro il 1° novembre 2025.

L’indennità è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti; gli importi andranno riparametrati sulla base dei mesi lavorati nel periodo compreso tra il 31 maggio 2017 e il 31 dicembre 2024, e, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo di lavoro.
L’importo una tantum potrà essere erogato attraverso strumenti di welfare formativi, anche finalizzati all’accrescimento delle competenze nei processi di transizione digitale e tecnologica.

Periodo di prova

LivelliPeriodo di prova
14 mesi
2-33 mesi
42 mesi
52 mesi

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Anzianità di servizioLivelloPreavviso
fino a 4 anni 1-247 giorni di calendario
 3-430 giorni di calendario
 520 giorni di calendario
 Operatori di vendita 1 e 2 30 giorni di calendario
> 4 anni e fino a 10 anni 1-265 giorni di calendario
 3-450 giorni di calendario
 530 giorni di calendario
 Operatori di vendita 1 e 2 50 giorni di calendario
> 10 anni1-2100 giorni di calendario
 3-465 giorni di calendario
 545 giorni di calendario
 Operatori di vendita 1 e 2 65 giorni di calendario

Straordinari e maggiorazioni

E’ facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 ore annue (200 ore in casi eccezionali).

Straordinario lavoratori discontinui (oltre la 45ma ora)20%
Lavoro notturno di natura occasionale15%
Lavoro festivo di natura occasionale20%

Indennità

Indennità di cassa e maneggio denaro60,00 €
Indennità di turno20%

Malattia e infortunio non sul lavoro

Periodo di comporto. Lavoratore con anzianità di servizio fino a 2 anni: massimo sei mesi nel biennio; lavoratore dipendente con anzianità di servizio superiore a 2 anni: massimo nove mesi nel biennio.
Trattamento economico. Il trattamento economico viene stabilito come segue:
1) 80% per primi tre giorni (periodo di carenza), solo se la malattia è superiore a 10 giorni lavorativi;
2) lavoratori dipendenti con anzianità di servizio fino a 2 anni: integrazione del trattamento Inps fino a garantire l’80% per 6 mesi;
3) lavoratori dipendenti con anzianità superiore a 2 anni: integrazione del trattamento Inps fino al 80% per i primi 6 mesi e il 40% per il residuo comporto contrattuale.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Periodo di comporto. Fino a guarigione completa.
Trattamento economico. Il trattamento economico viene stabilito come segue:
1) 100% per il giorno dell’infortunio o dell’inizio della malattia professionale;
2) 70% per i giorni dal 2° al 4°;
3) 80% per i giorni dal 5° al 90°;
4) 90% per i giorni dal 90° in poi.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info