Esenzione dal contributo addizionale NASpI per specifiche attività stagionali

Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione del contribuito addizionale NASpI e al conseguente aumento sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui rinnovi, nel caso di assunzioni per attività stagionali, alla luce della norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, introdotta dall’art. 11 della L. 203/2024.

Secondo quanto stabilito da questa disposizione, si ricorda che sono considerate attività stagionali quelle attività organizzate per rispondere a picchi di lavoro in specifici periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Applicazione del contributo addizionale

Innanzitutto, l’INPS chiarisce che l’art. 2, comma 29, lett. b) della L. 92/2012 stabilisce che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/63, né per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, riguardanti quelle attività previste dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tuttavia, l’Istituto aggiunge che, poiché questa specifica ipotesi di esonero non è stata ripetuta, per i lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali non incluse nell’elenco del DPR 1525/63 – anche se definite come tali dalla contrattazione collettiva – è previsto il pagamento del contributo addizionale NASpI.

L’ aumento del contributo addizionale NASpI è dovuto anche nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato per i lavoratori stagionali. L’art. 2, comma 29, lett. b) della L. 92/2012, che deroga al principio generale di applicazione del contributo addizionale, è una norma speciale e va interpretata in modo restrittivo.

Altre precisazioni dall’INPS

Infine, l’INPS precisa che, per la compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono dipendenti per le attività sopra indicate, non incluse nell’elenco del DPR 1525/63 ma classificate come stagionali dall’art. 11 della L. 203/2024, devono seguire le consuete modalità e convalidare l’elemento qualifica 3 con il valore “S”, che indica “Stagionale (altre tipologie)”.

Redazione redigo.info