Legge concorrenza 2023, focus su start-up e attività d’impresa
E’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il testo reca varie disposizioni, dalle concessioni autostradali alle norme per i settori assicurativo e dei trasporti.
Noi, di redigo.info, ci soffermeremo sulle disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa.
La Legge, entrata in vigore oggi (18/12/2024), apporta modifiche e ulteriori delibere in materia di start-up innovative, puntando anche su ulteriori misure di incentivazione e l’introduzione di un contributo (credito d’imposta) in favore di incubatori e acceleratori certificati.
Start-up innovative
Premettiamo che si definisce start-up innovativa (dall’art. 25, comma 8, del decreto-legge n.179/2012) una microimpresa o una piccola o media impresa che ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e consulenza.
Per le start-up innovative (e per gli incubatori certificati) è stata istituita, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la sezione speciale del registro delle imprese, la cui iscrizione risulta fondamentale affinché tali imprese possano beneficiare della disciplina a loro dedicata.
Registro delle imprese – sezione speciale
La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese è, però, consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, e in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel oppure attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Gli incentivi all’investimento, promossi sempre all’interno del decreto-legge n. 179/2012, non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o mediante una società controllata o collegata.
Contributi per incubatori e acceleratori certificati
Per incubatori e acceleratori certificati è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta.
Per tali enti, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, è concesso un contributo pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative in maniera diretta o per il tramite di organismi di investimento collettivo.
L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere manutenuto per almeno tre anni.
Il Capo III si conclude, poi, con le disposizioni utili a favorire l’investimento sia istituzionale che privato nelle start-up innovative.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info