Approfondimento sul Decreto Legge Flussi
La Legge n. 187/2024 ha convertito definitivamente, con modifiche, il Decreto Legge Flussi.
Sono molte, ed importanti, le novità su:
– gestione degli ingressi dei lavoratori stranieri;
– tutela contro il caporalato;
– regolamentazione dei procedimenti giurisdizionali legati all’immigrazione.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha dedicato al tema un nuovo approfondimento (16.12.2024), successivo al documento del 29 ottobre, nel quale si integrano e aggiornano i chiarimenti contenuti sulla base delle novità apportate proprio in sede di conversione.
Nel testo di ieri si tiene conto dell’ambito “squisitamente giuslavoristico”, sebbene la norma sia foriera di diverse disposizioni e innovazioni che ricadono anche al di fuori di tale perimetro.
Decreto Legge Flussi: nell’approfondimento, le nuove che derivano dalla conversione
Tra i punti salienti:
a. la modifica dell’articolo 22, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 286/1998, così come inserito dall’articolo 1 del D.L. n. 145/2024 con cui è meglio precisata l’ipotesi di irricevibilità della istanza per l’assunzione dello straniero. Ipotesi che si configura se il datore di lavoro ha presentato una precedente richiesta di nulla a osta al lavoro, nel triennio precedente la nuova presentazione e se all’esito della relativa procedura non ha sottoscritto il contratto di soggiorno (art. 5-bis), senza quindi richiamare il procedimento previsto dal comma 2-ter;
b. chiarimenti sulla scadenza delle istanze. Con la modifica dell’art. 22 del Testo unico attraverso il nuovo comma 6, sull’Immigrazione viene chiarito che la trasmissione telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione in relazione agli adempimenti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, debba avvenire entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale. Procedura – si legge nell’approfondimento – introdotta anche per gli ingressi per lavoro stagionale.
Nel documento della Fondazione Studi anche le precisazioni sulla quota di ingressi riservata alle lavoratrici, pari al 40% delle quote complessive, e sulle quote stabilite dal Governo per il triennio 2026-2028.
Redazione redigo.info