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I soggetti “mensili” devono la liquidazione IVA di novembre. Sono tenuti a versarla entro il 16 dicembre p.v. In questo ambito, é intervenuta una novità nei pagamenti di importi inferiori alla soglia minima (100 euro).
Secondo il vecchio articolo 1, comma 4 del DPR n. 100/1998, se l’IVA a debito evidenziata nella liquidazione periodica non supera l’importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato, di regola, insieme a quello relativo al mese successivo. La norma è stata modificata in due momenti:
– dall’articolo 9, comma 1 del D. Lgs. 1/2024 (“Adempimenti“);
– dall’articolo 2, comma 2 del D. Lgs. 108/2024.
In particolare, l’Adempimenti, che ha innalzato la citata soglia minima da 25,82 euro a 100 euro, ha anche stabilito che il versamento dell’IVA periodica “sotto soglia” è effettuato insieme al versamento relativo al mese successivo “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
In buona sostanza, l’IVA dovuta in base alla liquidazione di novembre scorso, anche se di importo inferiore al minimo, è effettuato comunque entro la scadenza del 16 dicembre successivo (codice tributo “6011”), senza possibilità di rinvio.
Diverso calendario tra mensili e trimestrali
E’ il primo anno d’applicazione di tale regola (le previsioni dell’Adempimenti operano a partire dalle somme dovute con le liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024) e, si badi bene, non riguarda i soggetti “trimestrali”, tenuti ad altro calendario dei pagamenti Iva.
Redazione redigo.info

