Senato. Approvato il Ddl Lavoro tra conferme e novità

Il “Ddl Lavoro” ha appena ottenuto l’approvazione a Palazzo Madama. Molte misure che esso stabilisce incidono in modo profondo, ad esempio prevedendo:

– norme nella sicurezza sul lavoro;

– integrazioni salariali (art. 6: compatibilità del relativo trattamento con lo svolgimento di attività lavorativa);

– in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, l’aumento (a 15 giorni) dell’assenza ingiustificata rilevante ai fini della risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore;

– che i procedimenti di conciliazione (artt. 410, 411, 412-ter c.p.c.) possono svolgersi in modalità telematica e con collegamenti audiovisivi.

Altre misure sono, viceversa, conferme: la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa alla competente Sede territoriale INPS.

Talune disposizioni del nuovo testo semplificano la somministrazione ed estendono la categoria delle attività stagionali.

Come cambia la somministrazione nel Ddl

Quella a termine – che attualmente non può superare il 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore, nel Ddl lavoro licenziato ieri, 11 dicembre 2024, (art. 10) esclude dal computo di questo limite percentuale i casi in cui la somministrazione riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o assunti per determinate esigenze o con certe caratteristiche. Non opera più, poi, la previsione per la quale, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata della missione (24 mesi) a tempo determinato presso un utilizzatore.

Come cambiano le attività stagionali

Nel novero delle attività stagionali (art. 11) vanno ora incluse anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o ad esigenze tecnico-produttive o connesse a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto prevedono i Ccnl.

E l’apprendistato?

Sull’apprendistato duale, all’art. 18 viene introdotta la possibilità – in seguito al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ex DLgs. 226/2005, o di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore – di trasformare l’apprendistato in professionalizzante e/o apprendistato alta formazione e di ricerca per la formazione professionale regionale.

Redazione redigo.info