Iva. PMI e professionisti, recepite le direttive su franchigia e territorialità

E’ in Gazzetta Ufficiale n. 281/2024 (30 novembre) il decreto legislativo n. 180, che immette nel nostro ordinamento, recependole, le misure delle direttive 2020/285/Ue e 2022/542/Ue sull’Iva negli Stati membri.

Direttive. La 285/2020

Tra le novità:

– il regime di franchigia Iva destinato alle piccole imprese. In precedenza, il regime speciale per le piccole imprese consentiva solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l’Iva era dovuta. Tale disposizione aveva un impatto negativo sulla concorrenza, nel mercato interno, per le imprese non stabilite in tale Paese. Di conseguenza, la direttiva 285/2020 per evitare tali distorsioni ha previsto che anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l’Iva possono beneficiare della franchigia. La direttiva 2020/285, quindi, prevede un livello domestico che riguarda i soggetti stabiliti in uno Stato membro e un livello transfrontaliero che prevede l’applicazione del regime speciale anche da parte delle piccole che non sono stabilite negli Stati Ue;

– la possibilità per i forfettari di emettere fatture semplificate anche per importi superiori al limite di 400 euro; in sostanza, essi possono emettere la fattura secondo le indicazioni contenute nell’articolo 21-bis del Dpr 633/1972, anche se di ammontare complessivo superiore al detto limite.

Il decreto attuativo, inoltre, definisce nuove regole di territorialità Iva per gli spettacoli in streaming o resi in modalità virtuale.

La scadenza per il recepimento delle norme Ue volte ad eliminare gli effetti distorsivi sulla concorrenza, era fissata al 31 dicembre 2024 al fine di poter applicare le nuove misure a partire dal 1° gennaio 2025.

La 2022/542

Il decreto recepisce anche la direttiva Ue 2022/542. Essa:

  • interviene sulle aliquote Iva e aggiorna l’elenco dei beni e dei servizi assoggettabili che possono fruire dell’imposta ridotta;
  • disciplina la territorialità Iva sugli spettacoli in streaming.

Anche in questo caso, il fine è quello di eliminare o attenuare le distorsioni della concorrenza.

Il decreto legislativo dà attuazione alle disposizioni in materia di territorialità Iva degli spettacoli in streaming ma non interviene sul tema delle aliquote, per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024.

La direttiva Ue 542/2022 ha decretato, in sintesi, che tutti i servizi prestati a un destinatario per via elettronica debbano essere imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito o ha la residenza abituale. Pertanto, in base a tale principio è stato previsto che:

– le attività culturali;

– le attività artistiche;

– le attività sportive

trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia, quindi assoggettate a Iva, se il committente non soggetto passivo è qui domiciliato o residente (senza domicilio all’estero), in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione.

Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

Redazione redigo.info