Fondo nuove competenze 2024 (terza edizione): ecco il decreto attuativo
Firmato il 10 ottobre 2024 dai ministri del Lavoro e dell’Economia, il decreto attuativo della terza edizione del FNC è in odore di pubblicazione su sito del MLPS.
La dotazione ammonta a 730 milioni di euro, così ripartita:
- sistemi formativi, al 25%;
- filiere formative, al 25%;
- singoli datori, al 50%.
Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi con modalità indicate nel testo. Alle erogazioni provvede l’INPS.
Sono destinatari della terza edizione del FNC i datori di lavoro privati e le società a partecipazione pubblica, purché abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Una sola istanza di contributo é presentabile, scegliendo tra le tre opzioni di cui all’elenco sopra riportato.
Gli ambiti oggettivi della terza edizione FNC
Gli ambiti oggettivi di applicazione della misura di cui alla terza edizione, con riguardo al contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto sono:
- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell’Intelligenza artificiale;
- sostenibilità e impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo.
L’articolo 7 del decreto, che ne conta 8 in tutto, dettaglia i progetti formativi cui l’aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo è associato, in relazione all’accrescimento delle competenze dei lavoratori dipendenti.
Il numero di ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore dev’essere compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 150; le ore minime da destinare ai disoccupati per la loro formazione e successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO indicati nell’Avviso, sono 20.
Le modalità di fruizione sono le seguenti:
a. per le aziende che partecipano come aderenti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale, la formazione è erogata da un ente titolato o da un ente accreditato dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento;
b. per le aziende che partecipano ma non sono aderenti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale, ove l’attività di formazione non sia oggetto di finanziamento come previsto da un ente titolato o accreditato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, si attuano gli standard di durata e costo non rimborsabili nell’ambito del FNC.
La formazione avrà inizio solo in seguito all’ammissione a contributo sull’Avviso FNC.
L’attività di formazione per i datori iscritti ad un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionale, al tal fine dovendo i Fondi che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del FNC inviare apposita comunicazione al MLPS.
Attenzione: il datore di lavoro dovrà indicare il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce, pena l’esclusione. Se vi aderisse in data successiva a quella di pubblicazione del decreto che qui commentiamo, dovrà indicarlo, a pena di esclusione, in fase di presentazione dell’istanza di contributo. Il Fondo scelto deve restare il medesimo fino a conclusione delle attività formative.
Talune eccezioni sono indicate al punto 12 dell’articolo 7.
Nell’Avviso, che il Ministero competente pubblicherà tempestivamente, saranno definiti modi e tempi per la presentazione delle istanze di contributo, come i requisiti per l’approvazione delle stesse.
A campione e in loco, MLPS e INL verificheranno lo svolgimento delle attività formative previste in presenza.
Redazione redigo.info