Enti del Terzo Settore, i requisiti del patrimonio minimo ai fini del conseguimento della personalità giuridica
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 15849 del 19 Novembre 2024, fornisce chiarimenti circa i requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica.
L’Istanza, nello specifico, chiedeva un parere circa l’idoneità di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere, servizi e ‘intangible assets’.
Il Ministero richiama l’art. 22 del Codice del Terzo Settore, che al comma 4 recita “Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.”
Resta dunque esclusa la possibilità per gli Enti del Terzo settore , privi di scopo di lucro e volti al perseguimento del cosiddetto bene comune, di procedere alla costituzione con personalità giuridica mediante conferimento d’opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurative o fidejussione bancaria.
E’ pertanto responsabilità del notaio verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o prima di presentare l’istanza volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto.
Redazione redigo.info