Start up, PMI innovative e incentivi fiscali. L’AdE chiarisce: niente detrazione per acquisti da terzi

Con la Risposta n. 219, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 1, 3 e 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019, in materia di incentivi fiscali a favore degli investimenti in start up e nelle PMI innovative.

L’istante, una società di gestione del risparmio indipendente attiva nel settore degli investimenti alternativi, ha istituito un Fondo che si qualifica come fondo d’investimento europeo a lungo termine e che rappresenta una forma tipica di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) prevista dall’ordinamento europeo e recepita nell’ordinamento domestico del TUF.

La politica di capitalizzazione del Fondo dispone che il patrimonio venga investito, per almeno il 70% dell’attivo, in strumenti finanziari di natura azionaria emessi:

  • da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione diverse da quelle inserite negli indici della Borsa Italiana (FTSE MIB e FTSE Mid Cap) o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati
  • da imprese non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamento, che svolgono attività diverse da quella finanziaria.

Il target principale del Fondo è, dunque, rappresentato da piccole e medie imprese italiane che si qualificano come PMI innovative che, si prevede costituiranno, almeno il 70% degli investimenti detenuti dal Fondo.

I chiarimenti richiesti dall’istante riguardano l’interpretazione dell’art. 1, comma 2, lettera e) del DM 2019, che reca la nozione di OICR qualificato, ovvero l’OICR che investe prevalentemente in start up o PMI innovative ammissibili e che, in quanto tale, può attribuire il diritto alle agevolazioni fiscali agli investitori.

Il suddetto Decreto, infatti, dispone che l’investimento agevolato può essere effettuato direttamente dall’investitore o, indirettamente, dagli intermediari qualificati che investono in prevalenza in start up e/o PMI innovative.

Start up e PMI innovative: a chi spettano le detrazioni

L’istante chiede se i sottoscrittori avranno possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali anche se il Fondo investirà nelle PMI innovative ammissibili, con conferimenti in denaro iscritti ad incremento della voce capitale e/o riserva sovrapprezzo, anche tramite compravendita di partecipazioni, sempre nel rispetto del vincolo di composizione del 70%.

E inoltre: il Fondo potrà ricevere dalla PMI innovativa ammissibile quotata in un MTF, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la predisposizione di un business plan nonché l’assunzione, da parte della medesima PMI, di un impegno irrevocabile a conservare tale documentazione e trasmetterla eventualmente all’ autorità fiscale che ne faccia richiesta?

L’Agenzia delle Entrate richiama il D. L. 179/2012, che ha introdotto un quadro organico di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up o PMI innovative e che riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale di tali società (sia indirettamente che indirettamente), tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle suddette start up innovative.

Rientrano nella nozione di investimento agevolato, dunque, i conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start up e/o PMI innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale. Non possono rientrare nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da terzi soggetti terzi, poiché non contribuiscono alla nascita o allo sviluppo dell’impresa.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info