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  Imprese  Lavoratori delle piattaforme digitali, pubblicata la direttiva UE 2024/2831
ImpreseLavoro

Lavoratori delle piattaforme digitali, pubblicata la direttiva UE 2024/2831

redazioneredazione—Novembre 11, 2024
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Che il Parlamento e il Consiglio europeo stessero lavorando per migliorare le condizioni di lavoro per coloro che operano mediante piattaforme digitali non era di certo una novità. Lo scorso ottobre anche la redazione di redigo.info aveva dato notizia dell’approvazione di una direttiva UE che perseguiva i seguenti obiettivi:

  • aumento della trasparenza nell’utilizzo degli algoritmi nella gestione delle risorse umane;
  • monitoraggio effettivo dei sistemi automatizzati da personale fisico e qualificato;
  • diritto da parte dei lavoratori di contestare le decisioni automatizzate.

Oggi, 11 novembre, sulla Gazzetta Ufficiale Europea viene pubblicato il testo della direttiva in questione, ovvero la 2024/2831.

Le disposizioni della direttiva

Il lavoro mediante piattaforme digitali è svolto da individui tramite l’infrastruttura digitale delle piattaforme di lavoro digitali che forniscono un servizio ai propri clienti. Tale tipologia di prestazione lavorativa nasce in un contesto mondiale in cui la digitalizzazione sta producendo significative modifiche al mondo del lavoro. In questo contesto, nonostante si stia migliorando la produttività e aumentando la flessibilità, ci sono alcuni elementi basilari che possono migliorare le condizioni di lavoro.

La direttiva si basa sui pilastri europei dei diritti sociali, quali:

  • un equo e paritario trattamento per condizioni di lavoro, accesso alla protezione sociale e formazione;
  • garantire ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti in corso;
  • l’incoraggiamento all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo.

Presunzione legale

Gli Stati membri sono tenuti a dotarsi di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Questo, al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro come definito dal diritto, dalla contrattazione collettiva e dalle prassi in vigore in ciascun Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche attraverso l’applicazione della presunzione legale.

Si presume, pertanto, che all’interno del rapporto tra lavoratore e piattaforma digitale si garantiscano i diritti derivanti dal diritto dall’UE e dai contratti collettivi applicati. La presunzione legale dovrebbe applicarsi a tutti i pertinenti procedimenti amministrativi e giudiziari in cui è dibattuta la situazione lavorativa.

Tale istituto non dovrebbe avere effetti giuridici retroattivi ma applicarsi esclusivamente al periodo che decorre dal 2 dicembre 2026 (anche se i rapporti lavorativi vengono instaurati prima di tale data o in corso a tale data).

Sistemi di monitoraggio automatizzati

Le piattaforme di lavoro digitali non dovrebbero, mediante sistemi di monitoraggio automatizzati, trattare dati personali relati allo stato emotivo o psicologico delle persone che svolgono la prestazione lavorativa e non possono trattare dati personali relativi alle loro conversazioni private e dati biometrici.

Il divieto non pregiudica però la possibilità di effettuare verifiche biometriche, ovvero la verifica dell’identità del lavoratore confrontando i dati biometrici con quelli precedentemente forniti.

Sicurezza e salute

Fatte salve la direttiva 89/391/CEE e le direttive correlate nel settore della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, si devono:

  • valutare i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;
  • valutare se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;
  • introdurre adeguate misure di prevenzione e protezione.

Protezione del licenziamento

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti.

Anche le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, che ritengono di essere state licenziate, che il loro contratto sia stato risolto o di essere state sottoposte ad azioni con effetto equivalente per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva, possono chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento, della risoluzione del contratto o di qualsiasi azione equivalente. La piattaforma di lavoro digitale dovrà motivare la scelta compiuta, per iscritto e senza indebito ritardo.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

2024/2831Consiglio europeodirettiva UEParlamento europeo
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